Revocazione fallimentare, dies a quo dalla piena conoscenza del documento (Cass. civ. Sez. I n. 22796 del 07.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione fallimentare ex artt. 98, comma 4, e 99, comma 1 e comma 4, l. fall., il termine perentorio per la proposizione dell’azione decorre non dal momento in cui il curatore ha avuto notizia dell’esistenza del documento decisivo, ma dal diverso e successivo momento in cui ha acquisito quel grado di conoscenza del contenuto del documento idoneo a valutarne la rilevanza revocatoria. Il ritrovamento del documento decisivo non coincide con la sua materiale apprensione. L’accertamento di tale momento integra un giudizio di fatto rimesso in via esclusiva al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione consentiti dal novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Diversamente opinando, l’azione dovrebbe essere proposta, a pena di decadenza, sulla base di sospetti e non all’esito di un approfondimento istruttorio che consenta di valutare prognosticamente la fondatezza della domanda.
Il Fatto
Una società viene ammessa al passivo di un fallimento, in chirografo, per un credito fondato su due assegni bancari, entrambi protestati, uno per mancanza di fondi e l’altro perché sottoscritto da soggetto non autorizzato. Eseguito il piano di riparto finale, la società riscuote la somma per cui era stata collocata. Nel prosieguo della procedura il curatore apprende che la pretesa azionata risulta presumibilmente già onorata in altra sede e propone istanza di revocazione del credito ammesso.
Il Tribunale di Como accoglie la domanda, revoca i decreti del giudice delegato nella parte in cui avevano ammesso il credito e condanna la società alla restituzione di quanto percepito, oltre interessi legali. La società ricorre per cassazione con cinque motivi; il fallimento resiste con controricorso e la Procura generale conclude per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta il dies a quo del termine perentorio. Secondo la ricorrente, il termine decorrerebbe dal momento in cui il curatore ha preso conoscenza dell’esistenza dei documenti, poiché il loro tardivo recupero sarebbe stato imputabile a negligenza. La Corte ritiene il motivo infondato.
I giudici di legittimità richiamano i principi espressi in materia di revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., ritenuti integralmente estensibili alla revocazione fallimentare secondo Cass. n. 3752 del 1981, Cass. n. 5604 del 1985 e Cass. n. 5144 del 2019. Il ritrovamento del documento decisivo si identifica non con la materiale apprensione, ma con l’acquisizione del grado di conoscenza del contenuto necessario a valutarne la rilevanza revocatoria.
Tale accertamento è oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice del merito, censurabile solo per vizio di motivazione nei limiti perimetrati da Cass. Sez. Un. n. 8054/2014. Nel caso concreto la società non ha impugnato per vizio di motivazione la decisione del Tribunale, che ha accertato come il curatore, solo all’esito delle indagini della Procura, abbia potuto ricostruire la vicenda e comprendere il contenuto dei documenti, dei quali aveva avuto notizia in precedenza. Il provvedimento è quindi conforme a diritto là dove àncora il dies a quo non alla data della notizia, ma a quella, successiva, in cui la pregnanza decisiva dei documenti è stata colta nella sua interezza.
Il secondo motivo è inammissibile: le doglianze sulle modalità della procedura esecutiva svolta all’estero si fondano su ricostruzioni fattuali prive di riscontro nel provvedimento impugnato, che ha accertato l’integrale estinzione del credito con motivazione congrua. La decisione non contiene alcun riferimento alle modalità di svolgimento di quella procedura né ai tempi e ai modi del pagamento.
Il terzo motivo è inammissibile per genericità e difetto di specificità: la deduzione del vizio ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. impone, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo l’indicazione delle norme violate ma anche specifiche argomentazioni volte a dimostrare il contrasto con le norme regolatrici. Il quarto motivo è parimenti inammissibile: il concreto riscontro dell’efficacia liberatoria dell’adempimento del terzo si risolve in un accertamento di fatto, non sindacabile in legittimità. Il quinto motivo, sulla condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., è inammissibile perché l’apprezzamento dei requisiti della mala fede o della colpa grave costituisce anch’esso valutazione di fatto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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