La mancata menzione dei documenti decisivi integra assenza di motivazione, non il difetto di pubblicità della cessione (Cass. civ. Sez. 1 n. 21841 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessione dei crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 è valida indipendentemente dall’effettuazione della pubblicità, che attiene esclusivamente all’opponibilità al debitore ceduto. Il decreto reso in sede di opposizione allo stato passivo che respinga la domanda con motivazione generica, omettendo di pronunciarsi su documenti potenzialmente decisivi come la dichiarazione del cedente al debitore ceduto, è nullo per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. La relativa doglianza è sindacabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..
Il Fatto
La società, cessionaria del credito originariamente vantato da una banca, presentò domanda di ammissione al passivo del fallimento per un importo di oltre diciannove milioni di euro, in parte in chirografo e in parte con rango ipotecario. Il giudice delegato respinse la domanda per la ritenuta assenza di prova della cessione e per argomenti volti a negare l’esistenza del credito.
L’opposizione allo stato passivo fu respinta dal tribunale in composizione collegiale, sul solo rilievo della mancanza di prova della cessione, con dichiarazione di assorbimento delle ulteriori questioni. Avverso tale decreto la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 58 T.U.B. per aver il tribunale considerato mancante la prova della pubblicità della cessione. Sul punto, la Corte chiarisce che tale adempimento non è requisito di validità della cessione, ma condizione di opponibilità al debitore ceduto, che nella specie non aveva eccepito di aver già pagato al cedente. La pubblicità, pertanto, costituisce un profilo non decisivo ai fini del riconoscimento del credito.
Con il secondo e il terzo motivo, la ricorrente censura il decreto per nullità della motivazione e per violazione degli artt. 1260 e 2697 c.c., deducendo l’omessa valutazione di due documenti: la dichiarazione di conferma della cessione trasmessa alla curatela dalla banca cedente e la copia del contratto di cessione contenente i criteri identificativi dei debitori.
La motivazione del rigetto si riduce, ad avviso della Corte, a una mera asserzione generica. Il riferimento ai mancanti «criteri identificativi» non precisa quali prescrizioni dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarebbero rimaste insoddisfatte. Tale genericità risulta ancor più evidente se rapportata alla totale omessa menzione dei documenti prodotti, che il tribunale avrebbe dovuto valutare nel loro complesso.
La Corte ribadisce che la dichiarazione del cedente al debitore ceduto costituisce un elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo, il cui apprezzamento spetta al giudice di merito nell’ambito dell’intero materiale istruttorio. L’omessa considerazione di tali documenti, unita alla motivazione apparente, determina il superamento del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost..
L’accoglimento dei primi tre motivi comporta l’assorbimento dei restanti e la cassazione del decreto con rinvio al medesimo tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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