Improcedibile il ricorso se manca l’attestazione di conformità della relazione di notifica (Cass. civ. Sez. III n. 7339 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando la parte ricorrente depositi copia analogica della relazione di notificazione del provvedimento impugnato priva di attestazione di conformità all’originale digitale, non accompagnata da una copia ritualmente autenticata prodotta dal controricorrente costituito. L’art. 369 cod. proc. civ. impone il deposito della relazione di notificazione contestualmente al ricorso, a pena di improcedibilità. L’asseverazione mancante può essere prodotta entro l’adunanza camerale o l’udienza pubblica originariamente fissata per la decisione. Superata tale soglia, nessun ulteriore termine o rimessione può essere concesso, non essendo configurabile un’incertezza interpretativa rispetto a un indirizzo consolidato. La dichiarazione di improcedibilità non contrasta con l’art. 6, § 1, CEDU, poiché i principi delle Sezioni Unite del 2019 assicurano una tutela proporzionata del diritto di accesso al tribunale.

Il Fatto

Il ricorrente agisce nei confronti di una compagnia assicurativa per ottenere l’indennizzo dovuto in forza di un contratto di assicurazione contro i danni, in seguito al furto di un autoveicolo. Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda e condanna la società al pagamento di 31.500,00 euro, oltre accessori. La Corte d’appello, in riforma, rigetta integralmente la pretesa. Propone ricorso per cassazione la parte attrice, articolando cinque motivi.

La società intimata non svolge alcuna attività difensiva. Dopo la trattazione in camera di consiglio, la Corte dispone il rinvio in pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica della questione.

La Motivazione della Corte

Il rilievo pregiudiziale e assorbente attiene alla procedibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato copia cartacea della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, avvenuta a mezzo P.E.C., senza alcuna attestazione di conformità all’originale digitale. Ha prodotto anche la copia del provvedimento, questa munita di certificazione, ma non il documento che prova la notifica nei termini.

La Corte richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 8312 del 2019: la copia analogica priva di attestazione non determina improcedibilità se il controricorrente deposita a sua volta copia ritualmente autenticata o non disconosce la conformità. Se la controparte resta solo intimata, il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione entro l’udienza di discussione.

Nel caso concreto la controparte è rimasta intimata e l’attestazione non è stata prodotta entro l’adunanza camerale. Ricorrono pertanto i presupposti dell’improcedibilità fondata sull’art. 369 cod. proc. civ.. La sequenza processuale è decisiva: il ricorso, notificato il 1° luglio 2021 e depositato il 6 luglio 2021, non è stato notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 23 aprile 2021.

La Corte esamina il coordinamento con la sentenza CEDU del 23 maggio 2024 nel caso Patricolo, che ha condannato l’Italia per la dichiarazione di improcedibilità basata sul più rigoroso indirizzo originario. Il riferimento è però ai principi antecedenti; le Sezioni Unite del 2019 hanno introdotto un regime più elastico, qualificato dalla stessa Corte EDU come proporzionato. Tali principi si erano consolidati ben prima del 2019 e la ricorrente avrebbe potuto adempiere non solo all’iscrizione a ruolo, ma per quasi tre anni.

La produzione della relazione nel formato digitale originale era possibile, se non obbligatoria, essendo accertata dal 31 marzo 2021 l’idoneità delle attrezzature per il deposito telematico presso la Cassazione. Neppure un termine ulteriore o una rimessione in termini sono ammissibili: si tratterebbe di attività che condiziona la decisione di merito e deve essere compiuta prima della data fissata. Il ricorso è improcedibile e, per l’assorbente rilievo, i singoli motivi restano non esaminati. Nulla si dispone sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *