Avvio del riacquisto consortile non sospende la disponibilità edificatoria dell’area (TAR Sardegna n. 930 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’inclusione di un’area nel piano regolatore consortile e il suo assoggettamento al governo del Consorzio comportano ex lege la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste, con la conseguenza che i poteri espropriativi del Consorzio sono attivabili solo nelle tassative ipotesi di mancata realizzazione dello stabilimento o di inattività dell’impresa proprietaria. La comunicazione di avvio del procedimento di riacquisto disciplinato dall’art. 63 della legge n. 448/1998 non produce effetti ablativi né priva il proprietario della facoltà di realizzare nuove forme di sfruttamento industriale dell’area, coerentemente con la sua destinazione produttiva. Il parere negativo del Consorzio che neghi l’intervento edilizio sul solo presupposto dell’avviato riacquisto è pertanto illegittimo. È del pari illegittimo il diniego fondato sulla mancata sottoscrizione dell’accordo o dell’atto d’obbligo con cui il Consorzio abbia preteso di imporre la localizzazione del nuovo stabilimento in un’area diversa da quella oggetto della pratica autorizzatoria, non essendo il privato obbligato ad accordarsi sulle modalità di sfruttamento della propria proprietà.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione di conclusione negativa della Conferenza di Servizi adottata dal SUAPE del Comune di Olbia il 12 marzo 2018, relativa alla costruzione, nell’agglomerato consortile, di un deposito a supporto dell’attività produttiva adiacente.

L’esito negativo è stato determinato dal parere sfavorevole del responsabile del procedimento del Settore Ambiente e Lavori Pubblici del Comune, reso sulla base della nota del Consorzio che aveva confermato la non conformità dell’intervento, richiamando l’avviato procedimento espropriativo e la mancata adesione all’accordo provvedimentale proposto ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990, oltre alla mancata sottoscrizione dell’atto d’obbligo in luogo di esproprio. La ricorrente ha dedotto plurimi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere, contestando in particolare la sussistenza dei presupposti del riacquisto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, ritenendoli correlati sul piano logico-giuridico, e individua il nucleo della controversia nel parere del Consorzio, recepito dal responsabile comunale. Secondo la tesi consortile, decorso il termine quinquennale di mancato uso industriale, la dichiarazione di pubblica utilità riprenderebbe effetto ai fini espropriativi e l’intestatario perderebbe la piena disponibilità edificatoria del suolo. La ricostruzione non è condivisibile.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio n. 5583 del 2021), il Tribunale afferma che la destinazione a pubblica utilità è immanente al bene e permane anche dopo la cessione al privato, che realizzando lo stabilimento dà attuazione allo scopo pubblico. I poteri esecutivi del Consorzio sorgono solo nelle tassative ipotesi di mancata realizzazione dello stabilimento o di inattività dell’impresa.

Da ciò deriva che l’attivazione del procedimento di riacquisto non implica di per sé che la pubblica utilità riprenda a produrre effetti, effetti che in realtà non cessano mai. Addebitare alla sola comunicazione di avvio un effetto ablatorio significherebbe attribuirle carattere sanzionatorio, in assenza di controllo giurisdizionale sui presupposti invocati dal Consorzio, con esito illogico e contraddittorio. Il compito del Consorzio è semmai verificare nel merito la coerenza e l’utilità della nuova iniziativa, potendo disattenderla motivatamente solo se inidonea a un razionale sfruttamento della risorsa.

Il Collegio ritiene parimenti illegittime le ulteriori ragioni del diniego. È contraddittorio negare al privato la possibilità di realizzare una nuova forma di sfruttamento industriale per il fatto di non aver sottoscritto l’accordo o l’atto d’obbligo con cui il Consorzio avrebbe voluto imporre la realizzazione dello stabilimento in un’area diversa da quella oggetto della pratica autorizzatoria. Non si rinviene alcuna norma che fondi la pretesa del Consorzio di decidere autonomamente la localizzazione, né il mancato accordo pubblico-privato può costituire ragione del diniego dell’utilità richiesta.

Tutte le motivazioni del parere negativo sono dunque illegittime e la determinazione finale della Conferenza, che le ha recepite, va annullata. Restano assorbiti gli ulteriori motivi, inclusi quelli sull’indennità di espropriazione, estranei al provvedimento impugnato e oggetto di distinto giudizio. Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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