Legittimazione passiva nell’opposizione alla stima: l’ente beneficiario indicato nel decreto è il debitore dell’indennità (Cass. civ. Sez. 1 n. 14895 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, parte del rapporto espropriativo e obbligato al pagamento dell’indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione. Tale principio opera anche nell’ipotesi in cui più enti abbiano concorso alla realizzazione dell’opera pubblica, a meno che dal decreto non emerga che il potere di acquisizione delle aree sia stato conferito ad altro soggetto, agente in nome proprio e con obbligo di sopportare i relativi oneri. Nei procedimenti “pluripartecipati”, quando l’esercizio del potere espropriativo è condiviso tra più soggetti, la titolarità passiva va accertata dal giudice analizzando il ruolo specifico e i poteri esercitati in concreto da ciascun ente convenuto. La delega a provvedere “in nome e per conto” dell’ente non trasferisce la legittimazione passiva, che resta in capo all’ente beneficiario dell’espropriazione risultante dal decreto. È nulla, per motivazione apparente, la sentenza che escluda il deprezzamento dei reliquati senza esaminare le specifiche deduzioni delle parti sull’interclusione ex art. 33 d.P.R. n. 327/2001.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con ordinanza del 2022, accoglieva parzialmente l’opposizione alla stima proposta dagli eredi di un proprietario espropriato nell’ambito di un procedimento per la realizzazione di un piano per insediamenti produttivi (PIP) nel Comune di Montoro. La società concessionaria, aggiudicataria dell’assegnazione dei lotti, si era obbligata, con apposite convenzioni, a realizzare le opere di urbanizzazione e a provvedere all’attuazione, per conto dell’ente, della procedura espropriativa. La Corte territoriale riteneva che la legittimazione passiva spettasse esclusivamente alla società concessionaria, in quanto beneficiaria finale dell’espropriazione, rigettando la domanda nei confronti del Comune. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione gli eredi, deducendo, tra gli altri motivi, l’erronea identificazione del beneficiario dell’espropriazione e l’omesso esame del deprezzamento dei reliquati.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, accogliendo i primi due motivi di ricorso, ha cassato l’ordinanza impugnata sul punto della legittimazione passiva. Richiamando il principio per cui obbligato al pagamento dell’indennità è il soggetto a favore del quale è pronunciato il decreto di esproprio, ha precisato che la Corte d’appello non aveva effettuato gli specifici accertamenti richiesti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 25294 del 2022 nei procedimenti “pluripartecipati”. La società delegata aveva agito “in nome e per conto del Comune” e non in nome proprio, senza che fosse indicata alcuna norma o provvedimento che le attribuisse il potere di espropriare direttamente. Dal contenuto degli atti emergeva che i terreni passavano prima in proprietà del Comune e solo successivamente alla società, essendo irrilevante il successivo trasferimento con compensazione del prezzo con i costi delle opere.
Quanto alla consulenza tecnica, la Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso per difetto di autosufficienza, non essendo stato descritto il documento contestato e risultando lo stesso irrilevante, poiché i CTU avevano poi adottato il criterio analitico-ricostruttivo. Ha invece ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che le delibere comunali con i valori ai fini IMU/ICI possono costituire un valido parametro per la determinazione del valore di mercato dei terreni, trattandosi di atti della pubblica amministrazione.
La Corte ha accolto il quinto motivo, censurando la motivazione apparente con cui la Corte territoriale aveva escluso il deprezzamento dei reliquati. Gli atti processuali, comprese le osservazioni alla CTU e i chiarimenti, dimostravano che i ricorrenti avevano specificamente dedotto l’interclusione della particella residua e i presupposti per l’indennità aggiuntiva ex art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001. La Corte d’appello non aveva esaminato tali fatti decisivi, limitandosi a una formula di stile.
Infine, la Corte ha illustrato il regime delle preclusioni istruttorie nel processo sommario di cognizione, affermando che nel procedimento ex art. 29 d.lgs. n. 150/2011, non essendo applicabile l’art. 702-ter, comma 3, c.p.c., nessuna preclusione istruttoria può rinvenirsi fino all’eventuale conversione del rito. Ha inoltre confermato che il CTU può acquisire documenti anche dopo i termini di preclusione, trattandosi di fatti secondari, salvo che siano diretti a provare fatti principali. Per questi profili, i restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati, rigettati, con assorbimento del motivo sulle spese.
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Nota della Redazione
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