Doppia conformità valutata alla data dell’abuso e non dell’annullamento del titolo (Cons. Stato n. 9083 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto indefettibile per il rilascio del permesso in sanatoria è la c.d. doppia conformità: la non contrarietà dell’opera abusiva alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza. Il diniego di sanatoria ha natura vincolata, non essendo l’amministrazione titolare di alcun apprezzamento discrezionale. I due soli momenti rilevanti sono quelli indicati dalla lettera dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, con esclusione di letture sostanzialiste che spostino la valutazione al momento dell’annullamento in autotutela del titolo edilizio. L’onere di dimostrare la doppia conformità incombe sul richiedente.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto nel 2003 una concessione edilizia per il miglioramento igienico-sanitario di un fabbricato e nel 2004 presentava una D.I.A. in variante per la costruzione di un terrazzo coperto. I proprietari confinanti impugnavano il rigetto della loro diffida e il TAR Campania, con sentenza passata in giudicato, accertava l’illegittimità dell’intervento. In ottemperanza, il Comune annullava in autotutela la concessione e la D.I.A., respingeva l’istanza di sanatoria presentata dall’interessata e adottava l’ordinanza di demolizione.

La ricorrente impugnava il diniego e l’ordinanza, senza successo in primo grado. Proponeva appello deducendo che la doppia conformità andrebbe valutata con riferimento al momento in cui l’opera è divenuta abusiva, cioè all’annullamento in autotutela del titolo, e che il giudice avrebbe dovuto disporre consulenza tecnica o verificazione per accertare l’impossibilità di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette un rilievo di ordine processuale: il capo della sentenza che aveva respinto il motivo relativo al difetto di motivazione del diniego non è stato impugnato, con conseguente formazione del giudicato sul punto.

Nel merito, il Consiglio di Stato richiama l’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e la nozione di doppia conformità, confermando che la regolarizzazione postuma è ammessa solo per abusi difettosi nella forma e non nella sostanza. Il provvedimento di sanatoria ha natura vincolata, poiché l’amministrazione si limita a riscontrare la conformità dell’opera alle prescrizioni urbanistico-edilizie, secondo il richiamo alla Corte Cost. n. 42 del 2023. L’onere probatorio grava sul richiedente, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 8622 del 2023.

La tesi dell’appellante si scontra con il dato testuale: la norma assegna rilevanza a due soli momenti, quello della realizzazione dell’abuso e quello della presentazione della domanda. Il Collegio esclude espressamente letture sostanzialiste, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 3645 del 2024. Il giudicato formatosi sulla sentenza del 2008 aveva già accertato la creazione di nuovi volumi e la non conformità dell’intervento tanto alla disciplina vigente all’epoca quanto a quella successiva. La previsione dell’art. 39 del RUEC non è applicabile, essendo intervenuta dopo l’edificazione.

Quanto alla mancata verificazione, il Collegio ribadisce che si tratta di mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, con motivazione anche implicitamente desumibile dal contesto argomentativo (Cons. Stato, Sez. II, n. 2223 del 2024). La fiscalizzazione dell’abuso ex art. 38 d.P.R. n. 380/2001 resta istituto eccezionale: l’opera, dotata di autonomia strutturale, è riducibile in pristino, né sussistono vizi formali o procedurali rimovibili, essendo i titoli annullati per illegittimità sostanziale (Cons. Stato, Sez. II, n. 277 del 2004).

Infine, la condanna alle spese è espressione di ampio potere discrezionale, sindacabile solo in ipotesi di manifesta irrazionalità o condanna della parte totalmente vittoriosa (Cons. Stato, Sez. III, n. 9767 del 2023): la somma liquidata non è manifestamente sproporzionata. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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