Ricettazione e tenuità del fatto: richiesta tardiva in appello è inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 33689 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere formalmente proposta con l’atto di appello, dovendosi qualificare come motivo di gravame la specifica doglianza sulla sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità. La deduzione avanzata per la prima volta solo con le conclusioni depositate in vista dell’udienza di secondo grado è tardiva e introduce un tema non devoluto alla cognizione del giudice di merito. Ne consegue che il difetto di motivazione della sentenza di appello su tale richiesta non può formare oggetto di ricorso per cassazione, restando la doglianza affetta da inammissibilità originaria, quand’anche non espressamente rilevata dal giudice di secondo grado.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Udine, in data 26 giugno 2020, aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: la violazione del canone del ragionevole dubbio, la contestata sussistenza dell’elemento soggettivo, la sollecitata riqualificazione del fatto come furto di cosa smarrita e, infine, la mancanza assoluta di motivazione sull’invocata particolare tenuità del fatto.
La questione centrale riguarda la tempestività di quest’ultima richiesta: essa era stata avanzata solo con le nuove conclusioni depositate per l’udienza di secondo grado, e la sentenza impugnata ne aveva dato atto senza però svolgere alcuna considerazione sul punto.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché meramente reiterativi di questioni già disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua e, comunque, manifestamente infondati. Sul ragionevole dubbio, la Corte ha ribadito che la sua violazione rileva in sede di legittimità solo se si traduce in illogicità manifesta del discorso giustificativo ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., oppure in contraddittorietà della motivazione. A tal fine la ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato deve essere inconfutabile, non una semplice ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza.
Quanto all’elemento soggettivo della ricettazione, la Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la prova può essere raggiunta con qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. Tale assetto non deroga ai principi in tema di onere della prova, perché è la stessa struttura della fattispecie che impone l’accertamento sulle modalità acquisitive della res.
La Corte ha inoltre escluso che la riqualificazione del fatto nei termini sollecitati dalla difesa integri un errore di diritto: la censura muove da una diversa ricostruzione della vicenda storica, già argomentatamente esclusa dai giudici di merito.
Sul quarto motivo la Corte ha sviluppato il principio più rilevante. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 156 del 2020, aveva reso applicabile la particolare tenuità del fatto alla ricettazione attenuata ex art. 648, quarto comma, cod. pen. già prima della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022. Poiché l’atto di appello era stato depositato il 28 settembre 2020 e la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità era stata formalmente avanzata solo con le nuove conclusioni depositate per l’udienza del 27 novembre 2023, la deduzione era tardiva, vertendo su un punto non devoluto alla Corte di merito e in assenza di specifiche censure sulla gravità del fatto o sul trattamento sanzionatorio. Il difetto di motivazione su motivi tardivi non è pertanto censurabile in cassazione, poiché tali doglianze restano affette da inammissibilità originaria. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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