Patteggiamento sotto i due anni esclude le pene accessorie fallimentari (Cass. pen. Sez. V n. 33697 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei casi di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento a una pena detentiva non superiore a due anni preclude l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge. L’art. 216 legge fall. non costituisce norma speciale prevalente rispetto all’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., che sancisce l’inapplicabilità delle pene accessorie di natura interdittiva o inabilitativa quando la pena concordata non superi i due anni di reclusione. Le sole eccezioni a tale regola sono quelle espressamente previste dal comma 1-ter del medesimo articolo, relative alle pene accessorie di cui all’art. 317-bis cod. pen. per i reati contro la pubblica amministrazione. Ne consegue che la pena accessoria applicata in violazione di tale divieto deve essere eliminata, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a essa.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli aveva applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e dieci mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta distrattiva, bancarotta documentale e bancarotta impropria per operazioni dolose, in relazione a una società fallita nel 2021. Il giudice aveva inoltre irrogato le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per la durata di dieci anni.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione. Con un primo motivo ha dedotto che il giudice non aveva rispettato l’accordo tra le parti, applicando le pene accessorie per dieci anni anziché per la durata della pena principale. Con un secondo motivo ha sostenuto che, essendo la pena concordata inferiore a due anni, nessuna pena accessoria avrebbe potuto essere applicata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo e ha accolto il ricorso. Il fulcro della decisione è l’art. 445 cod. proc. pen., secondo cui non possono essere applicate pene accessorie di natura interdittiva o inabilitativa a chi abbia definito il procedimento con il patteggiamento, quando la pena concordata non superi i due anni di reclusione.
La Corte ha precisato che la norma prevede soltanto le eccezioni espressamente indicate nel comma 1-ter, richiamato dal primo comma, relative alle pene accessorie dell’art. 317-bis cod. pen. per i reati contro la pubblica amministrazione. Si tratta di un catalogo chiuso, che non ammette deroghe ulteriori.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, costante nel senso che, in caso di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento a pena detentiva non superiore a due anni preclude l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge. L’art. 216 legge fall. non è norma speciale prevalente rispetto all’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., come affermato da Sez. V n. 10988 del 28.11.2019 e da Sez. V n. 15386 del 19.02.2016.
Il primo motivo è rimasto assorbito. Una volta accertata la preclusione all’applicazione delle pene accessorie, la questione della loro durata e del rispetto dell’accordo tra le parti perde rilievo: il giudice non poteva irrogarle a prescindere dalla durata. La Corte ha quindi proceduto direttamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., eliminando le pene accessorie.
La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, limitatamente alle pene accessorie, che sono state eliminate.
Nota della Redazione
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