La richiesta di inabitabilità IMI appartiene alla giurisdizione del giudice tributario (TAR Trentino-Alto Adige n. 302 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui il proprietario chiede al Comune la dichiarazione di inabitabilità di un immobile, al fine di ottenere la riduzione della base imponibile dell’imposta municipale immobiliare, è volta all’accertamento della spettanza di un’agevolazione tributaria. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992, che devolve a quella giurisdizione il diniego o la revoca di agevolazioni. La qualificazione non muta per il fatto che il procedimento sia stato incardinato e istruito secondo moduli urbanistici, con il parere della Commissione provinciale. Il giudice amministrativo dichiara conseguentemente il difetto di giurisdizione e indica il giudice tributario davanti al quale il ricorso può essere riassunto.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria, nel centro di Ortisei, di un vecchio albergo disabitato da decenni e in precario stato di manutenzione, che comprende tre unità abitative. Ritenendo l’immobile inagibile, la società aveva chiesto al Comune sin dal 2021 la riduzione della base imponibile dell’imposta municipale immobiliare, senza ottenere riscontro. Nel 2023 la richiesta è stata rinnovata, evidenziando anche che l’edificio è sottoposto a tutela degli insiemi.
Il Comune ha riscontrato la richiesta sostenendo che la tutela degli insiemi non equivale al vincolo culturale e contestando la dichiarazione unilaterale di inagibilità. Ha quindi attivato il procedimento di accertamento ai sensi della L.P. n. 13/1998 e, sulla base del parere della Commissione prevista dall’art. 130, ha rigettato l’istanza, ritenendo gli appartamenti in discreto stato di manutenzione. La società ha impugnato la nota davanti al TAR, che ha trattenuto la causa per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo provinciale. Con la L.P. n. 3/2014 è stata istituita l’IMI, che ha sostituito le imposte comunali immobiliari statali. L’art. 8, comma 6, lett. b) prevede la riduzione al 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili e di fatto non utilizzati, dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inabitabilità. La modifica del 2022 ha distinto due procedimenti: quello relativo all’edilizia abitativa agevolata e quello concernente i restanti fabbricati.
Il Tribunale rileva un profilo problematico. Dagli atti non risulta annotato alcun vincolo sociale sull’immobile, né è chiarito perché il Comune abbia avviato il procedimento previsto per l’edilizia abitativa agevolata, nominando la Commissione dell’art. 130. L’irregolarità del modulo procedimentale non incide però sulla qualificazione della domanda.
Per il Collegio la richiesta della ricorrente costituisce domanda di accertamento della spettanza di un beneficio tributario. Essa rientra quindi nell’alveo dell’art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992, che devolve al giudice tributario il diniego o la revoca di agevolazioni, richiamando anche TAR Lombardia, Milano, sent. n. 2567/2019.
Due elementi confermano la conclusione. Il comma 7 dell’art. 8 qualifica espressamente come agevolazione la riduzione per mancanza di agibilità, laddove vieta il cumulo. L’art. 18 della stessa legge provinciale stabilisce inoltre che in materia di contenzioso si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 546/1992.
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, declinata ai sensi dell’art. 11, comma 1, c.p.a. in favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente, davanti alla quale può essere riassunto nei termini. Le spese sono integralmente compensate, perché l’Amministrazione ha erroneamente indicato il TRGA quale giudice competente.
Nota della Redazione
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