Legittimo il divieto di detenzione armi per frequentazioni con pregiudicati (TAR Calabria n. 1824 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I poteri dell’Autorità di pubblica sicurezza in materia di titoli di polizia sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. I provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa. Non è necessario un oggettivo ed accertato abuso: è sufficiente che il soggetto, sulla base di un giudizio probabilistico, non fornisca completa affidabilità. Il rilascio del titolo ha contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi e il potere di controllo può essere esercitato in senso negativo in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti penali, incida anche solo sul piano sintomatico sul grado di affidabilità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto alla Prefettura la revoca in autotutela di un decreto con cui gli era stata vietata la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi. A fondamento dell’istanza deduceva la propria buona condotta, l’assenza di precedenti penali e l’osservanza delle regole di convivenza sociale.

L’amministrazione ha rigettato l’istanza rilevando che, da ulteriori accertamenti, il richiedente era stato controllato nel 2020 in compagnia di un soggetto con precedenti di polizia per reato di stupefacenti. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego e il presupposto provvedimento di divieto davanti al TAR Calabria, chiedendone l’annullamento previa sospensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, incentrati sulla violazione di legge, sull’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e sulla dedotta irragionevolezza del provvedimento. Il ricorrente sosteneva che i legami con un soggetto pregiudicato non potessero fondare il divieto senza una valutazione dell’effettiva personalità e dell’incidenza di tali frequentazioni sull’affidabilità.

Il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui i poteri dell’Autorità di P.S. nel rilasciare i titoli di polizia sono ampiamente discrezionali e i provvedimenti negativi possono ritenersi sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 1271 del 2015). Non è quindi richiesto un oggettivo ed accertato abuso: basta un giudizio probabilistico sulle circostanze che hanno coinvolto il soggetto.

Il Collegio richiama inoltre l’insegnamento per cui il rilascio della licenza non è una mera autorizzazione di polizia, ma un titolo permissivo in deroga al generale divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e ribadito dall’art. 4, comma 1, legge n. 110 del 1975. Il potere di controllo si collega a compiti di prevenzione e può essere esercitato in senso negativo in presenza di una condotta che, pur non integrando specifici illeciti penali, incida anche solo sul piano sintomatico sul grado di affidabilità (richiamata Cons. Stato, Sez. VI, n. 6181 del 2007).

Nel caso concreto il provvedimento impugnato risulta immune dalle censure: il diniego si fonda sulla ritenuta inaffidabilità, desunta dal controllo del 2020 con soggetto avente precedenti di polizia per stupefacenti e confermata dalla nota della Questura. La Prefettura aveva già vietato la detenzione in ragione del deferimento per furto aggravato in concorso e della frequentazione di persone con precedenti.

Il quadro indiziario complessivo — plurimi provvedimenti e annotazioni di polizia — dimostra che la frequentazione di soggetti con precedenti non si risolve in episodi occasionali, ma ha continuità temporale. Il giudizio di inaffidabilità è dunque adeguato e il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre oneri e accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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