Legittimo il nuovo Mischgebiet anche in zona a rischio idraulico (TAR Trentino-Alto Adige n. 336 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica le scelte relative alla destinazione delle singole aree costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e non richiedono specifica motivazione, essendo atti a contenuto generale esentati dall’art. 7, comma 2, L.G. n. 17/1993. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta illogicità, all’arbitrarietà e all’evidente travisamento dei fatti, con rigorosa esclusione di ogni sostituzione della valutazione dell’amministrazione. La verifica di assoggettabilità a VAS costituisce determinazione provvedimentale autonoma e direttamente impugnabile: ove non impugnata nei termini, diviene inoppugnabile e insindacabile in sede di impugnazione della variante. Il singolo proprietario non è legittimato a far valere la tutela del patrimonio archeologico, interesse diffuso di cui è titolare la pubblica amministrazione.
Il Fatto
Due proprietari di terreni agricoli impugnano davanti al TAR Trentino-Alto Adige la variante al piano urbanistico e al piano paesaggistico comunale che destina a nuova zona mista M3, in parte su loro fondi, un’area della frazione di Pflaurenz. Dolenti di vedersi sottrarre terreno agricolo, i ricorrenti censurano l’intero iter: la scelta localizzativa, il parere della commissione provinciale per territorio e paesaggio, il parere idraulico, la verifica di compatibilità idrogeologica e il provvedimento di approvazione provinciale.
Il Comune e la Provincia resistono chiedendo la reiezione. Il ricorso si articola in sei motivi, che investono l’eccesso di potere nella scelta del sito, l’omessa VAS, la mancata partecipazione dei cittadini, l’omesso esame di alternative, l’applicazione della norma transitoria e la lesione del diritto di proprietà.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette una rilievo di ordine processuale: la formulazione dei motivi non rispetta il principio di specificità imposto dall’art. 40 VwPO, che si collega all’art. 24 e all’art. 111, comma 2, della Costituzione e alla necessità di una difesa tecnica effettiva. Non basta enunciare in rubrica una illegittimità astratta e rinviare genericamente agli atti depositati.
Sul primo motivo il giudice ricorda che gli atti di pianificazione sono esenti da motivazione e che le scelte comunali sono sindacabili solo entro i limiti della manifesta illogicità e del travisamento dei fatti, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3632 del 2020; Sez. VII, n. 6424 del 2025; Sez. IV, n. 4834 del 2025). La censura di insufficiente ponderazione si sottrae dunque al controllo.
Quanto al patrimonio archeologico, il Collegio nega la legittimazione del privato a tutelare un interesse diffuso, di cui risponde l’ente e, nel caso, la soprintendenza provinciale. Nel merito, l’amministrazione ha imposto l’assistenza archeologica di tutti i lavori e una escavazione sistematica in caso di edificazione: l’interesse pubblico risulta quindi adeguatamente bilanciato.
Sulla viabilità di accesso, collocata in zona a pericolosità idraulica H3, la Corte rileva che il parere della commissione provinciale costituisce una raccomandazione, non un vincolo, e che la verifica idrogeologica prescrive misure atte a contenere il rischio specifico entro il grado Rs2. L’edificazione in zona H3 è ammessa dall’art. 5 del D.L.H. n. 23/2019, purché la compatibilità sia accertata. La censura sulla funzione di controllo provinciale è dichiarata inammissibile per genericità.
Il secondo motivo è irricevibile: la verifica di assoggettabilità a VAS, pubblicata sull’albo pretorio, è provvedimento autonomo e andava impugnata nei termini, come già affermato dal Tribunale (TAR Bolzano n. 144 del 2021, n. 57 del 2022, n. 142 del 2024). Quanto alla partecipazione, l’art. 53, comma 2, L.G. n. 9/2018 impone la sola pubblicazione, restando ulteriori forme rimesse alla discrezionalità del Comune. Il fabbisogno abitativo, infine, va commisurato all’intero territorio comunale, non alla singola frazione. Il ricorso è respinto con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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