Riconfigurazione dei volumi incongrui e obbligo di conservazione nel centro storico (TAR Emilia-Romagna n. 637 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel nucleo di antica formazione, la disciplina del PUG che impone interventi di carattere conservativo, con conferma del rapporto tra volumi e spazi aperti nel rispetto di sedime e sagoma, fa salva la riconfigurazione dei volumi incongrui. La riconfigurazione non equivale al ripristino del fabbricato originario: consente la sostituzione dell’elemento che aveva compromesso le caratteristiche morfologiche e architettoniche del tessuto storico. Il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia ex art. 19, comma 3, legge n. 241/1990 presuppone l’accertamento della preesistenza dell’opera che si assume meritevole di conservazione. Ove tale presupposto manchi, il provvedimento è illegittimo per difetto di istruttoria e per violazione e falsa applicazione del PUG. La necessità dell’assenso condominiale, dedotta dall’Amministrazione solo in memoria, integra un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente presenta allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Bologna una SCIA in variante per la parziale demolizione del coperto a due falde di un’unità immobiliare situata in Piazza San Francesco, nel tessuto della “Città storica”, con realizzazione di un terrazzo interno. L’intervento prevede il mantenimento della quinta e la rimozione del tetto, ritenuto dai tecnici di parte non corrispondente a quello del fabbricato originario, essendo stato ricostruito in epoca successiva e a quota superiore.

Il pre-parere della CQAP segnala contrasto con il PUG e con l’art. 73 del RE. Il Comune emette quindi l’ordinanza di divieto di prosecuzione dell’attività edilizia ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, sul presupposto della preesistenza del tetto e dell’alterazione di sedime e sagoma. Il ricorrente impugna il provvedimento, unitamente al diniego di autotutela e all’atto di rettifica, deducendo violazione del paragrafo 2187, azione 2.4a, del PUG, difetto di istruttoria, falso presupposto e sviamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto il thema decidendum. La questione dell’assenso dei condomini, introdotta dall’Amministrazione soltanto nelle memorie difensive, è estranea al giudizio: si tratta di inammissibile tentativo di integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato, come già affermato dal T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, 1 giugno 2023, n. 84.

Il nucleo decisivo è fattuale. Il PUG richiamato stabilisce che gli interventi devono essere di carattere conservativo, con conferma del rapporto tra volumi e spazi aperti nel rispetto di sedime e sagoma, “ad eccezione dei volumi incongrui che possono essere riconfigurati“. Se il tetto fosse esistente sin dall’origine scatterebbe il divieto di alterazione; se invece non fosse originariamente presente, l’intervento sarebbe urbanisticamente compatibile. Il Collegio sottolinea la distinzione tra riconfigurazione e ripristino: la prima consente la sostituzione dell’elemento che aveva compromesso le caratteristiche morfologiche e architettoniche del nucleo di antica formazione.

Sul piano probatorio il ricorrente fornisce elementi utili. La foto storica dell’Archivio “Villani” del 1953 documenta ricostruzioni degli anni Cinquanta; la tavola dimostrativa allegata alla SCIA colloca il coperto, dopo la ricostruzione, a quota diversa e più alta rispetto all’originaria, con evidente aumento di volume. I tecnici comunali non confutano adeguatamente tale ricostruzione.

Ne consegue la fondatezza del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e della violazione e falsa applicazione del PUG. Il tetto costituisce volume incongruo, essendo collocato in epoca successiva all’edificazione originaria e ad altezza sensibilmente superiore: vengono meno le esigenze di conservazione delle caratteristiche architettoniche coerenti con il tessuto della città storica. Per gli edifici non vincolati appartenenti al nucleo storico il PUG non impone il ripristino del fabbricato originario, ma consente la riconfigurazione, quale strumento di riqualificazione urbana che consente la correzione delle superfetazioni.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato, con condanna del Comune di Bologna alla refusione delle spese di lite in misura di 3.000,00 euro, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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