Rinuncia al ricorso e riproposizione dell’azione senza litispendenza (TAR Abruzzo n. 23 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, configurata dall’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. come rinuncia agli atti del giudizio e non all’azione, non estingue il potere di proporre la medesima azione di annullamento. Fino al decorso del termine di sessanta giorni per l’opposizione al decreto presidenziale di estinzione, previsto dall’art. 85, comma 3, cod. proc. amm., il giudizio non può dirsi estinto: non si verifica pertanto litispendenza ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 39, comma 1, cod. proc. civ. e la causa può essere riproposta davanti a giudice diverso. La rinuncia riversa tuttavia sul ricorrente il rischio delle sopravvenienze maturate nelle more, incluso il decorso del termine decadenziale per l’impugnazione dell’atto presupposto. L’ordinanza cautelare resa in un giudizio identico, destinata a perdere efficacia con l’estinzione, non forma giudicato sulla competenza ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 5, cod. proc. amm..
Il Fatto
La società ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento con cui il soggetto gestore ha escluso in via definitiva la propria domanda di agevolazione dalla Misura B1.3c, prevista dall’allegato n. 3 all’ordinanza commissariale n. 25 del 30 giugno 2022, nonché dell’ordinanza commissariale n. 50 del 29 aprile 2023 che ha approvato gli elenchi dei soggetti ammessi, nella parte in cui la domanda non è stata accolta ai sensi dell’art. 4, punto 1c), dell’allegato n. 3. Domanda, in via subordinata, il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente e la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati.
La medesima società aveva in precedenza proposto ricorso davanti al TAR Lazio, dove il Presidente della quinta sezione ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia con decreto decisorio n. 7085 del 13 novembre 2023. Invitalia eccepisce litispendenza, difetto di competenza territoriale, estinzione del potere di impugnazione, acquiescenza, tardività e genericità delle censure. Il TAR Abruzzo afferma la propria competenza e accoglie l’eccezione di irricevibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria l’eccezione di litispendenza. Richiamati gli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 39, commi 1 e 3, cod. proc. civ., rileva che i due giudizi sono identici per parti, oggetto e bene della vita. Al momento della decisione, però, il giudizio davanti al TAR Lazio risulta ancora pendente: l’effetto estintivo della rinuncia non consegue al deposito del decreto presidenziale, ma al decorso del termine di sessanta giorni per l’opposizione, previsto dall’art. 85, comma 3, cod. proc. amm., che non è ancora trascorso.
La rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio che preclude al giudice la definizione nel merito in assenza di opposizione, ma non acquista efficacia di giudicato sostanziale: manca quindi il rischio di contrasto tra giudicati che giustifica l’istituto. Nell’azione di annullamento il rapporto è nella disponibilità del ricorrente e le altre parti, come nel caso di specie, hanno aderito alla rinuncia. Il Collegio distingue inoltre, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., l’estinzione per rinuncia dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e ammette la riproposizione dell’azione davanti a giudice diverso.
Superate le ulteriori eccezioni sull’estinzione del potere di impugnazione e sull’acquiescenza, il Collegio esamina la competenza territoriale. L’art. 15, commi 3 e 5, cod. proc. amm. non sorregge l’eccezione: l’ordinanza cautelare n. 5545 del 6 settembre 2023, resa in giudizio identico, perde efficacia con l’estinzione e non forma giudicato sulla competenza. Dal bando emerge che la localizzazione dell’investimento riguarda esclusivamente il Comune dell’Aquila, ricompreso nel cratere sismico 2009 e non in quello 2016. Gli atti impugnati non hanno carattere ultraregionale: la competenza va ascritta, ai sensi dell’art. 13, comma 1, seconda parte, cod. proc. amm., al Tribunale nella cui circoscrizione ricadono gli effetti, non a quello di sede dell’autorità.
Il Collegio accoglie quindi l’eccezione di irricevibilità, impropriamente formulata come inammissibilità per carenza di interesse. La rinuncia pone il ricorrente nella posizione sostanziale originaria e riversa su di lui il rischio delle sopravvenienze, tra cui il decorso del termine decadenziale di cui all’art. 29 cod. proc. amm. La tempestiva impugnazione del provvedimento definitivo non esime dall’onere di impugnare, entro il termine, anche il primo atto lesivo. Il ricorso, notificato il 10 ottobre 2023, è tardivo rispetto all’atto presupposto. L’accoglimento dell’eccezione dispensa dall’esame delle ulteriori censure.
Nota della Redazione
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