Mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.: ricorso inammissibile per aspecificità dei motivi (Cass. pen. Sez. 7 n. 18055 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché non specifico, il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. L’accertamento della sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, di cui all’art. 20-bis cod. pen., costituisce accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è manifestamente illogica.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Palermo che, confermando la condanna, aveva escluso l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive previste dall’art. 20-bis cod. pen.. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso era fondato su profili di censura che si risolvevano nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla Corte territoriale. Tali censure sono state considerate non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto prive della tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito esente dai vizi dedotti. La valutazione negativa circa la tenuità dell’offesa è stata correttamente ancorata alla rilevante entità del danno cagionato su un bene destinato a pubblico servizio e alla pericolosità dell’imputato, desunta dalle ripetute condotte di disturbo e dai precedenti penali. Tale valutazione è conforme al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una considerazione congiunta delle peculiarità del caso concreto.

Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata sostituzione della pena ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., la Corte ne ha rilevato la manifesta infondatezza. L’accertamento delle condizioni che consentono l’applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve integra un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, essendo stato motivato in modo non manifestamente illogico, valorizzando i precedenti penali e la violazione degli obblighi della detenzione domiciliare.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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