Riconoscimento laurea estera: necessaria l’accreditamento dell’istituto di origine (Cons. Stato n. 3232 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in Italia di un titolo accademico conseguito all’estero presuppone che l’istituto che lo ha rilasciato sia riconosciuto o accreditato nel sistema universitario del paese di origine. L’autorizzazione ad operare nello spazio formativo nazionale non è sufficiente: occorre un atto dello Stato che accrediti la struttura come appartenente al proprio sistema di insegnamento superiore. L’appartenenza allo spazio formativo va tenuta distinta dall’appartenenza al sistema universitario. Ne deriva che, in presenza di un accordo bilaterale che ammette al reciproco riconoscimento solo i titoli degli istituti inseriti in un elenco chiuso, l’istituto non compreso nell’elenco non può vedersi riconosciuto il titolo. Il diniego è legittimo anche senza una valutazione sostanziale del percorso formativo, perché la carenza del presupposto oggettivo esonera l’amministrazione da ogni comparazione dei contenuti.
Il Fatto
Il ricorrente ha conseguito una laurea quinquennale con 300 CFU presso un istituto con sede in Svizzera. Rientrato in Italia, ha chiesto all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale la valutazione del diploma come laurea in Giurisprudenza, invocando l’art. 2 della legge n. 148/2002, di ratifica della convenzione di Lisbona. L’Ateneo ha respinto l’istanza rilevando che l’istituto non figura tra le istituzioni ufficiali del sistema svizzero autorizzate a rilasciare titoli con valore legale in Italia.
Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso. Il ricorrente ha proposto appello, lamentando l’omessa verifica presso le autorità elvetiche, la violazione dei principi europei sul riconoscimento delle qualifiche e l’assenza di una valutazione del programma svolto e del Diploma Supplement.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara di prescindere dalla possibile irricevibilità del ricorso di primo grado, per tardività della notifica, perché l’appello è comunque infondato nel merito. Il fulcro è la nozione di istituto di insegnamento superiore accolta dalla convenzione di Lisbona: essa richiede il riconoscimento, da parte dell’autorità competente dello Stato, quale struttura appartenente al sistema di insegnamento superiore. Un atto di mera autorizzazione all’attività formativa non basta; occorre almeno l’accreditamento.
La Sezione ricostruisce la specificità dell’ordinamento elvetico. L’istituto può appartenere allo spazio formativo interno e denominarsi università, ma i titoli rilasciati non hanno il medesimo valore di quelli degli atenei accreditati. L’inserimento nello spazio formativo non implica la spendibilità dei titoli fuori dalla Confederazione, se manca l’accreditamento. Solo i titoli rilasciati da istituti accreditati rientrano nell’ambito della convenzione e della legge n. 148/2002.
Il Collegio richiama l’accordo Italia-Svizzera del 7 dicembre 2000. L’art. 1, comma 3 ammette al riconoscimento esclusivamente i titoli conseguiti presso le istituzioni indicate negli allegati A e B. L’istituto non compare nell’allegato A e la pretesa di prescindere dall’elenco contrasta con il valore vincolante dell’accordo. Il Collegio ribadisce il principio già espresso da Cons. Stato, Sez. VII, n. 2727 del 15 marzo 2023: l’attestato di un istituto privo di riconoscimento legale, munito della sola autorizzazione all’apertura, non costituisce titolo idoneo agli effetti giuridici.
Le censure sull’omessa valutazione sostanziale sono infondate. Se il presupposto oggettivo difetta, non occorre comparare gli insegnamenti né imporre misure compensative. Il richiamo alla direttiva 2005/36/CE è inconferente: quella disciplina attiene all’esercizio di una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello di acquisizione della qualifica, non al riconoscimento accademico della laurea. Estraneo è anche il richiamo all’art. 7 della legge n. 106/2024, che riguarda il conseguimento del titolo di specializzazione.
L’appello è respinto. Il Collegio compensa le spese, considerata la complessità della questione e la particolarità del quadro formativo elvetico.
Nota della Redazione
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