Inammissibile il ricorso generico che non individua le deduzioni d’appello pretermesse (Cass. pen. Sez. VI n. 35301 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci un difetto assoluto o apparente di motivazione deve indicare le specifiche deduzioni formulate con l’atto d’appello rimaste pretermesse, non potendosi limitare a prospettare in via generale l’assenza di risposta agli argomenti difensivi. Ove il giudice di merito abbia specificamente esaminato e risolto il profilo dedotto, con argomentazioni persuasive alle quali il ricorrente non oppone rilievi critici puntuali, il motivo è inammissibile per assoluta genericità. L’inammissibilità comporta la condanna del proponente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Con l’atto d’appello aveva sostenuto la propria estraneità alla resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 1), ascrivibile all’esclusiva iniziativa del padre, che si trovava alla guida dell’autovettura con la quale i due si erano allontanati, inseguiti dai carabinieri.

Davanti alla Corte di cassazione lamenta un’assenza di motivazione sugli argomenti addotti con l’atto d’appello. La Procura generale ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per l’assoluta genericità del motivo. Il ricorrente non spiega, infatti, su quali specifiche deduzioni formulate con l’atto d’appello la sentenza impugnata sarebbe rimasta in silenzio o avrebbe reso una motivazione semplicemente apparente.

Il profilo dell’estraneità ad un’ipotetica iniziativa esclusiva del padre risulta, in realtà, specificamente trattato e risolto in senso negativo dai giudici d’appello, con argomentazioni persuasive alle quali il ricorrente non oppone alcun rilievo critico puntuale.

La sentenza evidenzia che il ricorrente non soltanto ha insultato i carabinieri immediatamente prima dell’inizio della fuga, ma ha anche tentato di colpire uno di essi con una testata subito dopo essere stato fermato. Circostanza, quest’ultima, già di per sé idonea e sufficiente ad integrare il reato di cui all’art. 337 cod. pen., nonché a sorreggere agevolmente la deduzione della piena condivisione e dell’incondizionato sostegno all’iniziativa paterna.

L’inammissibilità del ricorso comporta quindi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità. La somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, è stata fissata in tremila euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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