Riconoscimento titolo abilitativo estero e illegittima esclusione dal concorso docenti (TAR Abruzzo n. 47 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento che esclude un candidato da una procedura concorsuale per la mancanza del titolo di abilitazione all’insegnamento, quando l’esclusione si fondi su un presupposto — il mancato riconoscimento del titolo conseguito in altro Stato membro — non accertato dall’amministrazione. Il riconoscimento dei titoli abilitativi conseguiti in Bulgaria non può essere negato sulla base della nozione di formazione regolamentata evocata dalla nota NACID, rilevando invece quella, propria del diritto dell’Unione, di professione regolamentata. Ai sensi della direttiva 2005/36/CE, come interpretata dalla CGUE, l’autorità nazionale deve valutare la corrispondenza del titolo estero allo standard formativo interno e, se del caso, imporre misure compensative. L’interpretazione ministeriale che subordina il riconoscimento all’esercizio annuale della professione ostacola la libera circolazione dei lavoratori. La fondatezza della censura assorbe le ulteriori doglianze.

Il Fatto

La ricorrente, laureata in Italia, ha chiesto al MIUR il riconoscimento del titolo di formazione professionale per l’abilitazione all’insegnamento conseguito in Bulgaria, ai fini dell’esercizio della professione di docente per la classe di concorso A045 – Scienze economico-aziendali. Nelle more del procedimento è stata ammessa con riserva al concorso bandito con d.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 59/2017, superando le prove selettive e ottenendo l’inserimento nella graduatoria di merito.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 12134 del 2018, aveva ordinato al MIUR di provvedere sull’istanza di riconoscimento. Il Ministero non ha adottato alcun provvedimento espresso e, con decreto del 9 ottobre 2019, ha escluso la ricorrente dalla procedura per mancanza del requisito di ammissione. Da qui il ricorso per l’annullamento dell’esclusione e la condanna all’inserimento in graduatoria e all’immissione in ruolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta con priorità, per la sua portata assorbente, il quarto motivo, ritenendolo fondato. Richiamando l’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., il TAR si conforma ai precedenti del Consiglio di Stato che hanno affermato la validità dei titoli di abilitazione conseguiti in Bulgaria, previa verifica amministrativa che il percorso a tempo parziale non sia inferiore, per durata, livello e qualità, alla formazione a tempo pieno (Cons. Stato n. 2438 del 2021; n. 1198 del 2020).

Il Giudice rileva che la nozione di attività regolamentata proposta dal NACID nella nota del 3 aprile 2018 non coincide con quella euro-unitaria, richiamando la sentenza CGUE del 21 settembre 2017, causa C-125/2016 e la giurisprudenza Brouillard e Vlassopoulou. Il MIUR, prima di negare il riconoscimento, deve verificare che il titolo estero attesti conoscenze equipollenti a quelle del diploma nazionale.

L’esclusione si fonda dunque su un presupposto non accertato e non conforme al diritto dell’Unione. La nota NACID richiama la formazione regolamentata, mentre rileva la professione regolamentata; la qualifica conseguita in Bulgaria dopo la laurea rientra in tale nozione; il valore del titolo dipende dall’accertamento di corrispondenza che l’autorità nazionale deve compiere, non dalla qualifica attribuita dall’ordinamento bulgaro.

Il Collegio ritiene assorbite le censure dei primi tre motivi e accoglie il ricorso, annullando l’esclusione perché fondata su un diniego inespresso e contrastante col diritto euro-unitario. Residuano però spazi di valutazione riservati al MIUR, per cui il TAR non può pronunciarsi sull’inserimento in graduatoria. Le spese sono compensate in ragione del non consolidato orientamento al momento della proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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