Riconoscimento del titolo estero di sostegno e insufficienza della comparazione (Cons. Stato n. 8392 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in Italia di un titolo estero di specializzazione sul sostegno scolastico richiede che il titolo abiliti all’esercizio della professione nello Stato d’origine e che superi la comparazione in concreto con il percorso formativo italiano. L’art. 13, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010 esclude che la sola frequenza del corso di specializzazione produca effetto abilitante. Ove la comparazione evidenzi differenze incolmabili tra i percorsi, il diniego è legittimo e l’amministrazione non è tenuta a disporre misure compensative, che restano una facoltà e non un obbligo. L’assenza del preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non inficia il provvedimento quando l’esito è vincolato e l’apporto del privato non avrebbe potuto mutarlo.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania per la specializzazione sul sostegno, ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE. Il diniego si fondava su due rilievi: la mancanza di efficacia abilitante del titolo nello Stato d’origine e l’esito della comparazione con il percorso italiano.

Il TAR Lazio, Sezione Quarta, con la sentenza n. 5293/2025, aveva accolto il ricorso del docente. Contestava la valutazione sull’assenza di efficacia abilitante, rilevava il difetto di contraddittorio procedimentale per omessa comunicazione del preavviso di rigetto e censurava come apodittica la comparazione. Il Ministero ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ribadisce che il riconoscimento presuppone un titolo conforme alla direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE. Nel caso concreto il docente aveva prodotto un attestato di formazione professionale continua rilasciato da un’università rumena, non dal competente Ministero. Per essere pienamente qualificato in Romania occorre completare le tre fasi di studio previste dalla legge nazionale e superare l’esame di abilitazione: requisiti non documentati.

Anche a prescindere da tale profilo, la Corte ritiene dirimente la comparazione in concreto. Il Ministero aveva confrontato analiticamente il percorso italiano previsto dal DM 30-9-2011 con quello estero, evidenziando l’assenza di specializzazione per ordine e grado di scuola, di laboratori diversificati, di tirocinio documentato e di un esame finale corrispondente. Tali rilievi non sono stati smentiti dal primo giudice né dall’appellato, rimasto non costituito.

La Corte chiarisce la portata dell’Adunanza Plenaria: essa non impone un riconoscimento indiscriminato dei titoli esteri, ma richiama l’obbligo di valutare le domande secondo le disposizioni del TFUE. Il richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE conferma che, in presenza di differenze sostanziali, le misure di compensazione sono eventuali e non dovute.

Quanto al contraddittorio, il preavviso di diniego non avrebbe mutato l’esito. Il provvedimento è atto vincolato, perché la comparazione aveva già dimostrato l’impossibilità del riconoscimento, senza necessità di ulteriori poteri istruttori. Il Collegio esclude infine la sospensione per il rinvio pregiudiziale pendente davanti alla CGUE, risultando la questione irrilevante nel caso concreto.

L’appello è quindi accolto, con riforma della sentenza impugnata e conferma del diniego. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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