Piscina smontabile abusiva resta soggetta a ordine di demolizione (Cons. Stato n. 7488 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La piscina smontabile destinata a soddisfare esigenze durevoli, ancorché stagionali, non è opera precaria e richiede il titolo edilizio; la sua facile amovibilità non la sottrae alla sanzione demolitoria quando, in concreto, non venga mai rimossa. La pendenza del procedimento di sanatoria incide sull’efficacia dell’ordine di demolizione e non sulla sua legittimità, perché la domanda di condono non può essere integrata dall’istante con opere diverse da quelle originariamente dichiarate. L’ordine di demolizione è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abusività e non è configurabile alcun legittimo affidamento alla conservazione dell’abuso. Il giudice può ricorrere all’assorbimento logico-necessario delle censure una volta ravvisata la natura abusiva dell’opera.

Il Fatto

Una società proprietaria di un terreno in area gravata da vincolo ambientale e idrogeologico impugnava davanti al TAR Liguria l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la rimozione di una piscina smontabile collocata sul fondo, priva di titolo edilizio. Il provvedimento richiamava l’art. 32 del regolamento del Parco naturale regionale, che impone lo smontaggio entro il 31 ottobre di ogni anno, e rilevava che la pratica di condono riguardava solo le opere di sistemazione del terreno.

Il TAR respingeva il ricorso, escludendo che la sanatoria coprisse la piscina e rilevando comunque l’inassentibilità dell’opera per le dimensioni eccedenti il limite regolamentare. La società proponeva appello, deducendo vizi di motivazione, omessa pronuncia, eccesso di potere e violazione del principio di irretroattività.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e ritiene superfluo esaminare le eccezioni di inammissibilità del Comune. Sul primo motivo, il Collegio esclude l’integrazione postuma della motivazione: il TAR si è limitato a respingere le censure e a confermare la legittimità del provvedimento per la mancanza di titolo edilizio. L’art. 32 del regolamento è applicabile all’attività di installazione e mantenimento successiva alla sua entrata in vigore, secondo il principio tempus regit actum.

Quanto alla tecnica decisionale, il TAR ha legittimamente applicato l’assorbimento logico-necessario delle censure, una volta accertata la natura abusiva dell’opera e la legittimità dell’ordine di rimozione, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 5854 del 2017 e Ad. plen. n. 5 del 2015.

Sul secondo motivo, la Corte chiarisce che la pendenza della sanatoria incide sull’efficacia dell’ordinanza e non sulla sua legittimità (Cons. Stato, sez. II, n. 9890 del 2024). La documentazione prova che le domande del 1992 e del 1995 riguardavano solo le opere strumentali all’installazione della piscina, rappresentata negli elaborati grafici solo per meglio descrivere tali opere. Solo con le integrazioni del 2015 l’istante ha inammissibilmente esteso l’oggetto della sanatoria alla piscina.

Sul terzo motivo, l’ordinanza è chiara nell’ingiungere la demolizione per assenza di titolo in area plurivincolata, alla quale si aggiunge la mancata rimozione nel termine fissato dal regolamento. Si tratta di due violazioni concorrenti che conducono alla medesima sanzione reale della rimessione in pristino.

Sull’ultimo motivo, la Corte esclude la lesione dei diritti partecipativi, essendo le memorie richiamate ed esaminate nel provvedimento. L’ordine di demolizione è motivato con l’accertata abusività e non è configurabile alcun legittimo affidamento, a prescindere dal tempo trascorso e dalla non imputabilità al proprietario (Cons. Stato, sez. II, n. 8310 del 2024; Ad. plen. n. 9 del 2017). La facile amovibilità del manufatto mai rimosso non lo sottrae alla demolizione (Cons. Stato, sez. II, n. 7066 del 2023); l’opera stagionale, diversamente da quella precaria, è soggetta a permesso di costruire (Cons. Stato, sez. VII, n. 1203 del 2021). L’ordinanza ha finalità ripristinatoria e non punitiva, con conseguente inconferenza del richiamo all’art. 25 Cost. e alla legge n. 689/1981 (Ad. plen. n. 16 del 2023). Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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