Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e principio dispositivo nel processo amministrativo (TAR Campania n. 1406 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La pronuncia di rito consegue alla presa d’atto della volontà abdicativa del ricorrente e non implica alcuna decisione nel merito della controversia.
Il Fatto
Con atto di citazione notificato nell’anno 2017, la società Corcosol conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli l’ARPAC e la Provincia di Avellino, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti a causa di condotte omissive e dilatorie nell’ambito del procedimento amministrativo volto all’adozione del piano di caratterizzazione di un sito inquinato. Successivamente, la società Ceris interveniva nel giudizio, deducendo di avere acquistato dalla cedente l’azione giudiziaria e il correlato diritto al risarcimento.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, assegnando il termine per la riassunzione. Le società riproponevano quindi il giudizio dinanzi al TAR, che veniva attribuito alla competenza della Sezione staccata di Salerno. Con memoria depositata, le ricorrenti chiedevano al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, rilevando come nel processo amministrativo la parte ricorrente conservi, sino alla trattenuta in decisione della causa, la piena disponibilità dell’azione. Tale potere si estrinseca nella possibilità di dichiarare di non avere più interesse alla decisione, dichiarazione che il giudice è tenuto a recepire senza poter esercitare alcun sindacato sostitutivo.
Il Tribunale ha richiamato il principio per cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. A sostegno di tale impostazione, il Collegio ha citato il precedente del Consiglio di Stato, VII Sezione, n. 4033 del 2024, secondo cui la dichiarazione del ricorrente provoca la presa d’atto del giudice, il quale non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Alla luce di tali coordinate, il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa dalle società ricorrenti, le quali avevano espressamente chiesto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha pertanto ritenuto di non poter procedere oltre, non essendovi spazio per una decisione nel merito.
La pronuncia di improcedibilità è stata adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite, giustificata dalla definizione in rito del giudizio e dalla notevole complessità dei fatti di causa, caratterizzati da articolate vicende relative al sito gestito dalla società e dalla pluralità delle questioni controverse tra le parti.
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Nota della Redazione
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