Affidamento terapeutico, inammissibile senza certificazione dello stato di tossicodipendenza (Cass. pen. Sez. I n. 25030 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di affidamento in prova in casi particolari (cd. terapeutico) di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, l’ammissibilità della domanda è condizionata alla allegazione di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che attesti lo stato di tossicodipendenza del condannato, la procedura con cui è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, l’andamento del programma concordato e la sua idoneità al recupero. La mancata o incompleta allegazione di tale certificazione integra causa di inammissibilità, che il Presidente del tribunale di sorveglianza può dichiarare de plano. L’accertamento dello stato di tossicodipendenza non ammette equipollenti e non può fondarsi su indagini tossicologiche generiche, non riferite al caso concreto. I presupposti dell’art. 30-ter ord. pen., e in particolare la regolare condotta, sono del tutto autonomi e non incidono sulla valutazione dei requisiti dell’affidamento terapeutico.
Il Fatto
Il condannato, in espiazione di una pena di anni nove e mesi tre di reclusione, proponeva in via d’urgenza istanza al Magistrato di sorveglianza per essere ammesso all’affidamento in prova terapeutico. Assumeva di essere tossicodipendente da tempo, di volersi sottoporre a trattamento ambulatoriale e allegava la disponibilità del SERD ad accoglierlo. Il Magistrato di sorveglianza rigettava l’istanza per vizi formali attinenti alla ritualità dell’accertamento dello stato di tossicodipendenza e alla sua non preordinazione alla richiesta del beneficio.
Investito della questione, il Tribunale di sorveglianza valutava un elemento nuovo, costituito dalla relazione di sintesi, dalla quale emergevano la regolarità del comportamento carcerario, il riconoscimento della responsabilità, l’avvio di un processo di revisione critica e la permanenza della condizione di tossicodipendenza. Il Tribunale rigettava comunque l’istanza, ritenendo persistente un elemento di inammissibilità. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura dell’affidamento in prova in casi particolari, qualificato come species del genus dell’affidamento ordinario, ma connotato da autonomi requisiti. Richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 377 del 1997), la sentenza individua un requisito soggettivo, costituito dall’accertato stato di tossicodipendenza, e un requisito oggettivo, rappresentato dai limiti edittali della pena e dalla mancata pregressa concessione del beneficio per più di due volte.
Quanto al primo requisito, la Corte ribadisce che lo stato di tossicodipendenza non coincide con l’uso abituale o continuativo di stupefacenti e deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica. Richiamando Sez. 3 n. 24990 del 2018 e Sez. 1 n. 317 del 2018, precisa che l’assunzione saltuaria, non idonea a consolidare una concreta dipendenza, non integra la condizione richiesta. La documentazione sanitaria deve attestare non solo la dipendenza, ma anche la procedura accertativa e l’idoneità del programma di recupero.
Su quest’ultimo punto la Corte sottolinea la duplice finalità della certificazione: consentire al Tribunale di verificare l’effettiva esistenza della struttura curativa esterna e ostacolare la precostituzione di uno stato fittizio di tossicodipendenza. La valutazione di idoneità del programma costituisce l’elemento su cui fondare il giudizio prognostico per la concessione della misura.
Calando tali principi nel caso concreto, la Corte rileva che il Tribunale si è uniformato al consolidato orientamento secondo cui è causa di inammissibilità la mancata o incompleta allegazione della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza, la procedura accertativa e l’idoneità del programma (Sez. 1 n. 43852 del 2019; Sez. 1 n. 45608 del 2010). Nel provvedimento impugnato il diniego è motivato sulla incompiutezza delle indagini tossicologiche trasmesse dal SERD, ancora basate su accertamenti di matrice urinaria e prive di indicazioni concrete sulle modalità di accertamento.
Quanto alla dedotta contraddittorietà rispetto al provvedimento di rigetto del permesso premio, la Corte la ritiene manifestamente infondata, stante l’autonomia dei procedimenti e la diversità dei presupposti dell’art. 30-ter ord. pen. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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