Ricorso in Cassazione inammissibile per difetto di autosufficienza e doppia conforme (Cass. civ. Sez. III n. 7999 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non riproduce il contenuto degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda, né indica la fase del giudizio di merito in cui furono prodotti o formati, è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., non consentendo al giudice di legittimità il controllo diretto sulla decisività dei punti controversi. La denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. impone al ricorrente di indicare le norme asseritamente violate, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata. In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. se non si dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono tra loro diverse.

Il Fatto

La vicenda riguarda la titolarità di una licenza di rivendita di generi di monopolio, intestata a una persona fisica e gestita all’interno di un esercizio commerciale. Dopo il trasferimento di un ramo d’azienda a una società, il cui capitale era detenuto in minima parte dalla titolare della licenza, sopravvenivano contrasti tra i soci. La società conveniva in giudizio la titolare chiedendo l’accertamento di un patto fiduciario, la restituzione di somme e il risarcimento dei danni per gli aggi non versati.

Il Tribunale accolse la domanda, ravvisando il collegamento negoziale tra la cessione del ramo d’azienda e la separata rinuncia alla licenza. La Corte d’Appello confermò la decisione. La titolare della licenza propose quindi ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, resistito dalla curatela fallimentare della società.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione delle norme sulla cessione di ramo d’azienda, sostenendo che la rivendita di tabacchi, dotata di autonomia gestionale, non fosse compresa nel contratto. La Corte dichiara il motivo inammissibile sotto plurimi profili: esso viola i principi di specificità e di autosufficienza del ricorso, poiché si limita a riportare stralci del contratto senza indicare dove il documento si rinvenga né dove la questione sia stata posta nel giudizio di merito.

Richiamando la giurisprudenza della Corte, il Collegio ribadisce che il principio di autosufficienza è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto degli atti su cui il ricorso si fonda e ne segnala specificamente la presenza negli atti del giudizio di merito, secondo le indicazioni della sentenza Sezioni Unite n. 8950 del 2022. Il motivo, inoltre, mira a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti, già compiutamente analizzati dai giudici di merito.

Con il secondo motivo la ricorrente lamentava la violazione delle norme sugli accordi contrari a norma imperativa, sostenendo che il patto fiduciario eludesse il vincolo legislativo di intestazione della licenza a una persona fisica. Il motivo è dichiarato infondato: la Corte d’Appello ha accertato, con ragionamento privo di vizi, che la licenza era effettivamente intestata alla ricorrente e che il patto fiduciario riguardava solo la gestione dell’esercizio, con obbligo di versamento di una percentuale di aggi.

Con il terzo motivo la ricorrente denunciava la violazione del giudicato e l’omesso esame di un fatto decisivo. La prima parte è dichiarata inammissibile: il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio solo se risulta dagli atti prodotti nel giudizio di merito, e la parte che lo deduce deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui tali atti furono prodotti. La seconda parte è inammissibile per la regola della doppia conforme: il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto delle due decisioni fossero tra loro diverse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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