Ricorso inammissibile senza trascrizione atti e confronto norme (Cass. civ. Sez. III n. 6651 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente in cassazione ha l’onere di indicare in modo puntuale gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che, se adeguatamente valutate, avrebbero condotto a diversa decisione. L’onere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. è condizione di ammissibilità del ricorso, qualunque sia il tipo di errore denunciato, in procedendo o in iudicando. Chi deduce la violazione di legge deve inoltre confrontare il contenuto precettivo della norma asseritamente violata con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa. La censura che investe la ricognizione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove resta estranea all’ambito interpretativo della norma e non è scrutinabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una banca, incorporante altro istituto di credito, agisce nei confronti di un garante fideiussore e di due familiari di questi per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., di un atto di compravendita immobiliare con riserva di usufrutto e di una successiva iscrizione di ipoteca volontaria a garanzia di un debito verso un terzo creditore.
Il Tribunale accoglie la domanda e la Corte d’Appello conferma la decisione. Il terzo creditore ipotecario propone ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo il difetto di interesse ad agire dell’istituto di credito e l’erronea interpretazione delle risultanze probatorie in ordine alla conoscenza dello stato di difficoltà economica del debitore. Le società cessionarie del credito resistono con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, in quanto connessi, e li dichiara inammissibili sotto plurimi profili, oltre che per difetto di specificità. Il ricorrente non ha trascritto le parti dei documenti e degli atti ritenute rilevanti, né ha riportato i capi della sentenza impugnata dei quali si duole, così non ponendo il giudice di legittimità nelle condizioni di esaminare in fatto e in diritto le questioni sollevate.
La Corte ribadisce il principio, reiteratamente affermato, secondo cui il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi che consentano il diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza della motivazione impugnata. Tale onere, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., integra una condizione di ammissibilità, qualunque sia la natura dell’errore denunciato, richiamando sul punto numerosi precedenti, tra cui Cass. n. 27196/2023, Cass. n. 19209/2023 e Cass. n. 24865/2017.
Quanto alla deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deve non solo indicare le norme asseritamente violate, ma anche esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, richiamandole in modo specifico. Non è consentito demandare alla Corte il compito di individuare, con una ricerca esplorativa ufficiosa che trascende le sue funzioni, la norma violata o i punti della sentenza in contrasto con essa, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 23745 del 2020 e confermato da Cass. n. 30564/2023 e Cass. n. 30510/2023.
Il primo motivo è inammissibile anche per difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito. La violazione dedotta integra un error in procedendo che doveva essere fatto valere attraverso la specifica deduzione della violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., e non con la denuncia di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n. 3.
Il secondo motivo è inammissibile perché contesta la valutazione delle prove compiuta dalla Corte distrettuale, sollecitando una nuova disamina della quaestio facti riservata al giudice di merito. Non integra il vizio di violazione di legge la denuncia di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, che si colloca fuori dall’ambito interpretativo della norma. Solo al giudice di merito spetta l’individuazione delle fonti del convincimento e la scelta delle risultanze istruttorie idonee a dimostrare i fatti, come ribadito da Cass. n. 30663/2023 e Cass. n. 28120/2023. Nel caso, le doglianze attengono al merito della controversia e si traducono in una rivalutazione dei fatti, non scrutinabile in legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.