L’omesso esame del documento tecnico congiunto è inammissibile se il giudice ha spiegato le ragioni della svalutazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 17633 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012 deve essere interpretata come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione, denunciabile solo quando l’anomalia si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, risultante dal testo della sentenza impugnata. L’omesso esame di un fatto decisivo è riferito a un preciso accadimento storico-naturalistico, oggetto di discussione tra le parti e decisivo, e non a questioni o argomentazioni; l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice, ancorché non dia conto di tutte le risultanze probatorie. In materia di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato all’accertamento che la parte vittoriosa non sia stata condannata al pagamento, mentre la quantificazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, senza eccedere i limiti massimi delle tabelle vigenti.
Il Fatto
Una società creditrice dell’appaltatore, dopo il pignoramento presso terzi delle somme dovute dal committente al debitore esecutato in forza di un contratto di appalto a corpo, conveniva in giudizio il committente per l’accertamento dell’obbligo del terzo ai sensi dell’art. 547 cod. proc. civ.. Il terzo pignorato dichiarava di non essere debitore e di vantare crediti verso l’appaltatore, il quale chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento del committente e il pagamento delle varianti eseguite.
Il Tribunale rigettava la domanda di accertamento del credito e, accogliendo parzialmente la riconvenzionale del debitore esecutato, condannava il committente alla restituzione di una somma. La Corte d’Appello di Venezia, riformando la sentenza di primo grado su appello principale dell’appaltatore e incidentale della creditrice procedente, risolveva il contratto per inadempimento del committente e condannava gli eredi di quest’ultimo al pagamento del credito residuo, quantificato sulla base della contabilità di cantiere e delle risultanze della CTU, con compensazione delle spese legali secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, con cui i ricorrenti deducevano la nullità della sentenza per motivazione apparente e l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nel documento tecnico congiunto redatto in data 28.05.2009, ritenendoli inammissibili. La censura, infatti, si traduceva in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, estranea alla natura del giudizio di legittimità, non avendo i ricorrenti fatto buon governo dei principi in tema di sindacato motivazionale.
La Suprema Corte ha ribadito che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. è configurabile solo nelle ipotesi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa, restando escluso il semplice difetto di sufficienza. Nel caso di specie, la sentenza impugnata conteneva una precisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, spiegando le ragioni per cui il giudice d’appello aveva svalutato il documento del 28.05.2009 e attenendosi alle risultanze peritali, con un iter logico-argomentativo esistente, comprensibile e ineccepibile.
Quanto al terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55/2014, la Corte lo ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in quanto la liquidazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui sindacato è limitato all’accertamento che non sia stata violata la regola della soccombenza. La quantificazione, se effettuata entro i limiti massimi delle tabelle vigenti, non è sindacabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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