Ricorso in cassazione avverso ordinanza del magistrato di sorveglianza qualificato come reclamo (Cass. pen. Sez. I n. 31752 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, decidendo sul reclamo ex art. 35-ter legge n. 354/1975, dichiari contestualmente l’inammissibilità di una parte dell’istanza e il rigetto di quella residua, va qualificato come reclamo al tribunale di sorveglianza. L’impugnazione non è presentata inutilmente, poiché opera il principio generale di conservazione degli atti giuridici e il favor impugnationis. La qualificazione va operata a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza territorialmente competente.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto reclamo dinanzi al Magistrato di sorveglianza di Sassari ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen., chiedendo una riduzione di pena per le condizioni detentive patite e ritenute lesive dell’art. 3 CEDU. Il magistrato di sorveglianza, con ordinanza del 22 febbraio 2025, ha dichiarato inammissibile la richiesta relativa ai periodi di detenzione anteriori al 14 luglio 2017, per essere stata l’istanza proposta oltre il termine di sei mesi dalla scarcerazione, e ha rigettato il reclamo per la frazione residua, ritenendo le modalità detentive conformi ai parametri convenzionali.

Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due censure: la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità, nonché la carenza di adeguata ricognizione delle informazioni acquisite dalle strutture penitenziarie. La questione sottoposta alla Corte attiene pertanto al rimedio esperibile e alla qualificazione dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via preliminare che il ricorso deve essere qualificato come reclamo. Sulle impugnazioni proposte ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen. il magistrato di sorveglianza decide all’esito di un’udienza in contraddittorio, avverso la quale è consentito il reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 35-bis, comma 4, Ord. pen.. Fanno eccezione i casi di manifesta inammissibilità, sui quali il magistrato decide de plano a norma dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per effetto del rinvio contenuto nell’art. 35-bis, comma 1, Ord. pen.; in tali casi il rimedio giurisdizionale è il ricorso per cassazione.

Il Collegio precisa che il presupposto della declaratoria di inammissibilità risiede nell’evidente insussistenza dei presupposti formali e sostanziali del ricorso, il cui accertamento non richiede giudizi di merito, apprezzamenti discrezionali né la soluzione di questioni giuridiche di particolare complessità, richiamando in proposito Sez. I n. 35045 del 2013, Sez. I n. 35139 del 2021, Sez. I n. 38808 del 2016 e Sez. I n. 46967 del 2015.

Nel caso esaminato, il magistrato di sorveglianza non ha emesso soltanto una declaratoria di inammissibilità: ha rigettato la parte residua dell’istanza, relativa ai periodi di detenzione diversi da quelli per cui era stata disposta la scarcerazione. Si configura quindi un’ipotesi in cui il ricorrente ha erroneamente proposto ricorso per cassazione avverso un provvedimento che, contestualmente all’inammissibilità parziale, ha disposto il rigetto per la parte restante.

In queste ipotesi il ricorso non deve ritenersi presentato inutilmente, essendo consentita la riqualificazione dell’impugnazione come reclamo al tribunale di sorveglianza, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, come affermato da Sez. I n. 47750 del 2022 e Sez. IV n. 23901 del 2009. La Corte conclude pertanto nel senso della qualificazione dell’impugnazione a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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