Cancellazione società e ultrattività mandato difensore per appello (Cass. civ. Sez. III n. 31348 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, non dichiarata in udienza dal difensore né notificata alle altre parti, non determina l’inammissibilità dell’appello notificato al difensore che ebbe a rappresentare la società nel grado precedente. Opera, difatti, la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, per cui la notificazione della sentenza al procuratore è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione e l’impugnazione proposta o ricevuta presso di lui è ammissibile, ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che assuma rilievo la conoscenza aliunde dell’evento interruttivo. Nella specie l’evento doveva essere dichiarato in udienza dal difensore, unico soggetto legittimato. In difetto, non è configurabile inesistenza della notificazione, con la conseguenza che il giudice deve semmai disporre la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ.
Il Fatto
Nel corso di un’esecuzione immobiliare, un terzo proponeva opposizione ex art. 619 cod. proc. civ.. Instaurato il giudizio di merito, il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione con sentenza n. 4812 del 28/3/2022.
La società soccombente proponeva appello, notificando l’impugnazione alla società opponente presso il difensore che l’aveva assistita in primo grado. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 8316 del 21/12/2022, dichiarava inammissibile l’appello, rilevando che la società appellata era stata cancellata dal registro delle imprese durante il primo grado e che l’impugnazione era stata indirizzata a soggetto estinto. Proponeva ricorso per cassazione la società appellante, con successiva rinnovazione della notificazione disposta dalla Corte. Resisteva con controricorso la parte che si qualificava assuntrice dei debiti e crediti della società cancellata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della rinnovazione della notificazione disposta nei confronti della società estinta, in persona dei soci. Il perfezionamento è avvenuto oltre il termine perentorio, ma le attività del notificante sono state sollecite e il mancato rispetto del termine non è a lui imputabile.
Richiamando Cass. Sez. U. n. 13394 del 2022 e Cass. Sez. 3 n. 3318 del 2020, il Collegio ribadisce che l’estensione del principio di scissione degli effetti della notificazione è condizionata all’assenza di colpa del notificante, che non deve essere rimasto inerte. Nel caso di specie la parte ha compiuto tutto ciò che era in suo potere, con un primo tentativo non andato a buon fine e la successiva consegna all’ufficiale giudiziario per la notifica ex art. 143 cod. proc. civ.
Il primo motivo di ricorso, per violazione degli artt. 2495, terzo comma, cod. civ., 299, 300 e 330 cod. proc. civ., è fondato. La Corte ricostruisce il principio di ultrattività del mandato alla luce di Cass. Sez. U. n. 15295 del 2014: la notificazione della sentenza al procuratore fa decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o estinta; il procuratore è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte che, nell’ambito del processo, va considerata ancora in vita e capace; ed è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui ex art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza aliunde dell’evento interruttivo.
La Corte d’appello ha dunque errato nel reputare inammissibile l’appello perché rivolto contro soggetto inesistente, benché la notificazione fosse stata eseguita al difensore del grado precedente, il quale aveva peraltro notificato la sentenza di primo grado per far decorrere il termine breve.
Quanto al secondo motivo, il Collegio richiama Cass. Sez. Un. n. 14916 del 2016: l’inesistenza della notificazione è configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali, ricadendo ogni altra difformità nella categoria della nullità. La Corte territoriale avrebbe dovuto, semmai, disporre la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. Entrambi i motivi sono accolti, con cassazione e rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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