Inammissibile il ricorso cautelare che non si confronta con la motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 35224 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per aspecificità, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che, in sede di appello cautelare, rigetta l’istanza di revoca della misura. È legittimo il provvedimento con cui il tribunale richiama, facendola propria, la motivazione della precedente decisione reiettiva, trattandosi di relatio interna espressione dell’iter logico del giudice e sottratta a conseguenze sanzionatorie processuali. Le censure che contestano la valorizzazione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia o il significato delle intercettazioni non assolvono al principio di autosufficienza se non allegano gli atti su cui si fondano. Al giudizio cautelare si applica il requisito di specificità dei motivi di appello.
Il Fatto
Il ricorrente, indagato per il delitto di associazione di tipo mafioso, proponeva istanza di revoca della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento reiettivo non veniva riformato: il Tribunale, investito dell’appello cautelare, rigettava la doglianza. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente si doleva, per un verso, della valorizzazione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia senza esame del narrato emerso nel processo; per altro verso, della lettura delle intercettazioni offerta dal consulente di parte, idonea a disarticolare il costrutto accusatorio. Il Tribunale, a suo dire, si sarebbe limitato a rinviare alle precedenti ordinanze cautelari, emesse prima della produzione della consulenza.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo è aspecifico: reitera questioni già disattese dall’ordinanza impugnata con argomentazioni logiche, rispetto alle quali la difesa elude il confronto critico. Priva di pregio è la dedotta motivazione apparente, avendo il Tribunale legittimamente aderito alle ragioni espresse dai precedenti provvedimenti cautelari, che già avevano respinto le istanze del ricorrente per mancanza di un novum idoneo a scardinare il quadro indiziario.
La Corte ribadisce il principio secondo cui è legittimo il provvedimento con cui il tribunale, nell’esaminare l’appello cautelare, richiama facendola propria la motivazione della decisione reiettiva dell’istanza di revoca, trattandosi di relatio interna, espressione dell’iter logico del giudice e sottratta a conseguenze sanzionatorie processuali. Richiama sul punto Sez. 1, n. 3283 del 07/07/1992.
Le obiezioni circa la valorizzazione di dichiarazioni etero-accusatorie dei collaboratori sono radicalmente aspecifiche, per il tenore meramente oppositivo, e non conformi al principio di autosufficienza: è inammissibile il ricorso che deduca il vizio motivazionale senza trascrivere o allegare integralmente gli atti richiamati (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017). Il giudizio cautelare non costituisce eccezione: i motivi di appello avverso le misure cautelari devono soddisfare il requisito di specificità, con precisa indicazione dei punti censurati (Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013).
Quanto alle intercettazioni, il Tribunale ha preso in considerazione le deduzioni del consulente, ritenendole con argomentazioni logiche destituite di fondamento: ha evidenziato la debolezza interpretativa e l’assenza di ragioni, da parte del gruppo criminale, di offrire denaro alla persona indicata. Le censure tendono a riproporre una versione alternativa del significato degli esiti intercettivi, già disattesa. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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