Ammissibile il ricorso collettivo contro la compensazione nazionale quote latte (Cons. Stato n. 4425 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo è ammissibile quando sussistono cumulativamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali, l’identità dell’oggetto delle domande, l’identico contenuto degli atti impugnati, la comunanza dei motivi di censura e l’assenza di conflitto di interessi tra le parti. Il ricorso cumulativo è ammissibile quando gli atti siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e i vizi dedotti colpiscano nella medesima misura gli atti impugnati, senza che residui margine di differenziazione nell’apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti. In materia di compensazione nazionale nel regime delle quote latte, la sola diversità degli importi del prelievo non infrange l’omogeneità delle posizioni, perché essa dipende dall’unico criterio applicato a tutti i produttori. La replica depositata dalla parte fuori dai termini, e con contenuto che eccede la funzione di contrasto alle memorie avversarie, è inammissibile.
Il Fatto
Una pluralità di aziende agricole, titolari di imprese produttrici e di imprese acquirenti di latte, ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento Agea di compensazione nazionale del 19 luglio 2004, la nota informativa del 30 luglio 2004 e le liste di prelievo con cui ai primi acquirenti è stato comunicato l’esito della compensazione per la campagna 2003/04.
Il ricorso era fondato su motivi comuni, diretti a censurare il criterio di quantificazione del prelievo supplementare in contrasto con il diritto comunitario e a ottenere la disapplicazione della normativa interna. Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti, richiamando le sentenze della Corte di Giustizia nelle cause C-348/18, C-46/18 e C-377/18, facendo salva la rideterminazione delle quote. Agea ha appellato deducendo un unico motivo: il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso per difetto dei presupposti del ricorso collettivo e cumulativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare una questione processuale. Agea non ha depositato memoria nei termini, ma solo una replica di nove pagine con cui ha replicato alla comparsa di costituzione delle appellate, in assenza di memorie di queste ultime. Secondo il costante indirizzo del Consiglio di Stato (Sez. II n. 6534 del 2019), tale scritto costituisce attività difensiva vera e propria e va dichiarato inammissibile perché depositato fuori dal termine perentorio dell’art. 73 c.p.a.
La Corte può poi prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività e genericità, perché l’appello è infondato nel merito. Viene quindi esaminato il motivo unico.
Richiamata la giurisprudenza unanime sui due istituti, il Collegio rileva che gli atti impugnati descrivono l’esito dell’unica e unitaria operazione di compensazione nazionale per la campagna 2003/04. Le comunicazioni inviate ai primi acquirenti sono di identico tenore e si differenziano solo nell’importo del prelievo. Le censure investono in radice la legittimità e la compatibilità comunitaria dell’unico procedimento, senza scendere nell’esame delle singole posizioni.
Sul piano soggettivo, tutte le aziende ricorrenti sono destinatarie del prelievo supplementare per il medesimo motivo: il primo acquirente non aveva adempiuto al versamento mensile e tutte sono state escluse dalla restituzione per effetto del criterio di priorità del regolare versamento. Non vi è conflitto di interessi, nemmeno potenziale, perché tutte mirano alla revisione del criterio di calcolo e a un’allargamento della platea dei produttori su cui gravano i prelievi. Sul piano oggettivo, gli atti appartengono a un’unica sequenza procedimentale, con piena identità di domande e di motivi.
I precedenti invocati da Agea non sono pertinenti. Essi riguardano in prevalenza atti di intimazione, cartelle di pagamento o comunicazioni sui quantitativi individuali di riferimento, rispetto ai quali erano stati dedotti motivi non comuni o generici. L’appello è quindi rigettato e la sentenza di prime cure confermata. Le spese della fase di appello sono compensate per giustificati motivi.
Nota della Redazione
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