Spese di lite sotto i minimi tariffari e divieto di compensi simbolici (Cons. Stato n. 4426 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra due limiti: il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale, e l’obbligo di non scendere sotto le soglie minime dei valori tabellari, come rideterminate dal D.M. n. 147 del 2022. Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la statuizione sulle spese solo quando si discosti dalla regola della soccombenza. La motivazione che richiama il carattere seriale del contenzioso e l’assenza di profili di complessità non è apodittica e giustifica la riduzione, ma non fino al punto da violare i minimi inderogabili. Il riferimento alla serialità delle controversie non esonera, dunque, dal rispetto della soglia parametrica.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di legge. Formatosi il giudicato, ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto.
Il primo giudice ha accolto il ricorso, nominando il Commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza. Sulle spese, il TAR ha liquidato euro 300,00, oltre accessori, valorizzando il carattere seriale e la scarsa complessità della causa. L’appellante ha censurato tale statuizione, deducendo la violazione dei minimi tariffari e il difetto di motivazione, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento di un importo superiore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio secondo cui il giudice amministrativo deve motivare la decisione sulle spese soltanto quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza, richiamando sul punto Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024. Riconosce, poi, che la quantificazione resta espressione di discrezionalità, ma sottolinea il limite rappresentato dal divieto di attribuire somme simboliche, richiamando Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023.
Sul piano dei valori tabellari, la decisione valorizza il parere della Sezione Consultiva del Consiglio di Stato n. 2703 del 27 dicembre 2017, reso sullo schema di modifica del D.M. n. 55 del 2014. Quel parere chiariva che le modifiche miravano a superare l’incertezza derivante dalla possibilità di liquidare il compenso senza alcuna soglia numerica minima, e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice individuando minimi percentuali inderogabili di riduzione rispetto al valore parametrico di base.
Da queste coordinate il Collegio trae la conclusione che la liquidazione operata dal primo giudice non è corretta, perché si colloca al di sotto dei valori tariffari fissati dal D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche tenendo conto della riduzione consentita dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto.
Il Collegio rigetta però la censura di difetto assoluto di motivazione. Il riferimento al contenzioso seriale e alla scarsa complessità non è apodittico: si tratta di un contenzioso oggettivamente privo di profili di complessità e caratterizzato da numerosi precedenti analoghi. L’accoglimento dell’appello è quindi parziale, nei soli limiti della rideterminazione dell’importo, che il Collegio fissa in euro 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato. Le spese del grado di appello, commisurate al valore della controversia limitato alle sole spese del primo grado, sono liquidate in euro 300,00 a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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