Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel pubblico impiego (TAR Piemonte n. 2016 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato di condanna al pagamento di somme di danaro e ordina l’esecuzione del titolo nei termini stabiliti in motivazione. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua funzione è solo di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale e interessi, non sono pertanto vincolanti per l’amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice assegna un termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Torino, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 447 del 29.10.2025, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno correlato alle retribuzioni che le sarebbero spettate in un determinato arco temporale, detratto quanto già percepito per incarichi di supplenza, la somma di euro 16.904,99 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

La sentenza è passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata ritualmente notificata. L’amministrazione non ha però soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dal dato documentale: la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il passaggio centrale riguarda la natura del giudizio. Il Tribunale ribadisce che l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: per capitale residuo e interessi andrà verificata l’esatta misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il giudice verifica poi il presupposto temporale dell’azione esecutiva: è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna pecuniaria prima dell’avvio del recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di novanta giorni, dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti precisati. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, anche tramite funzionario delegato. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10/03/2014 n. 55, tenuto conto che simili controversie richiedono attività minime e stereotipate, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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