Localizzazione discariche e difetto di istruttoria sui fattori escludenti del piano (TAR Lazio n. 366 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il commissario ad acta individua i siti idonei a ospitare impianti di smaltimento dei rifiuti è atto definitivo e immediatamente lesivo, destinato a confluire nella pianificazione di settore, e non semplice attività istruttoria preparatoria. Il Comune sul cui territorio ricade il sito individuato è titolare di legittimazione e di interesse ad agire, quale ente esponenziale della comunità esposta agli effetti dell’impianto. L’individuazione è illegittima per eccesso di potere quando la motivazione non esplicita le ragioni per cui, alla luce dei fattori escludenti, di attenzione progettuale e preferenziali del piano regionale di gestione dei rifiuti, il sito risulti idoneo in concreto e non in astratto. Il richiamo alle cartografie provinciali di primo livello non supplisce alla mancanza di un’analisi espressa dei fattori per ciascun macro-aspetto ambientale, idrogeologico e territoriale. L’illegittimità del decreto commissariale si propaga, in via derivata, agli atti provinciali di aggiornamento del piano che ne recepiscano le scelte.
Il Fatto
A seguito della diffida rivolta alla Provincia di Latina e della perdurante inerzia dell’ente, la Regione Lazio ha attivato il potere sostitutivo e nominato un commissario ad acta. Con decreto n. 1 del 16 giugno 2022 il commissario ha individuato tre siti idonei alla localizzazione di impianti di smaltimento nell’ATO di Latina, due nel Comune di Cisterna di Latina e uno nel Comune di Aprilia.
Il Comune di Aprilia ha impugnato il decreto e gli atti presupposti, deducendo violazione dei fattori di localizzazione del piano regionale ed eccesso di potere sotto molteplici profili. In pendenza di giudizio la Provincia di Latina ha aggiornato il piano provinciale recependo le scelte commissariali e attivando la VAS; l’ente ha gravato anche tale atto con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il collegio afferma anzitutto, pur in assenza di eccezioni, la legittimazione del Comune. L’ente rappresenta la comunità direttamente esposta ai potenziali effetti negativi dell’impianto e ha interesse al corretto esercizio del potere di localizzazione, in ragione del pregiudizio all’assetto urbanistico e ambientale. Sarebbe irragionevole riconoscere tale interesse alle associazioni ambientaliste e non all’ente pubblico che, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 267/2000, rappresenta la propria comunità.
Quanto all’interesse ad agire, i poteri del commissario non sono circoscritti a un’attività preparatoria, ma consistono nell’adozione di atti formali di individuazione definitiva dei siti, ai sensi dell’art. 196, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 152/2006. Da ciò deriva l’immediata lesività del decreto, che lascia all’amministrazione solo una scelta nell’ambito dei tre siti prescelti.
Nel merito il ricorso è fondato per difetto di istruttoria e di motivazione. Il decreto si limita a richiamare l’all. A del piano regionale e a elencare i dieci siti esaminati, senza esplicitare le ragioni per cui il sito di Aprilia sarebbe idoneo rispetto ai fattori escludenti, di attenzione e preferenziali. La metodologia del piano impone di definire prima i fattori escludenti, poi quelli di attenzione progettuale e infine quelli preferenziali: passaggio preliminare e imprescindibile.
Il collegio valorizza, ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., il contegno processuale della Regione e della Provincia, che nulla hanno obiettato alle circostanziate critiche del Comune sulla mancata considerazione di ospedale, scuola, quartiere residenziale, oleodotto, vincolo idrogeologico, cave attive e criticità di approvvigionamento idrico. Né vale il richiamo alle cartografie provinciali confluite nel piano regionale, che trattano solo un’analisi preliminare.
Accolti i primi sette motivi, con assorbimento dell’ottavo, del nono e del decimo, il collegio accoglie anche i motivi aggiunti per illegittimità derivata, dichiarando irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata. Gli atti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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