Indennità di trasferimento d’autorità negata per clausola “senza oneri” (TAR Sicilia n. 1972 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di trasferimento d’autorità prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001 spetta al personale militare quando il mutamento di sede dipende da una scelta organizzativa dell’Amministrazione, anche se conseguente a soppressione o dislocazione di reparto o di articolazione. La clausola “senza oneri per l’Amministrazione”, apposta nell’ordine di trasferimento, non integra rinuncia all’indennità né remissione del debito: la fonte legale conforma il diritto di credito e non ammette forme di rinuncia preventiva, nulla ex art. 1418 cod. civ. per contrarietà a norma imperativa. La rinuncia può configurarsi solo dopo che il diritto sia maturato ed entrato nel patrimonio del dipendente, con la consapevolezza di diritti determinati e il cosciente intento di abdicarvi. La nuova sede è limitrofa solo se ubicata in un Comune confinante, con distanza calcolata tra le case comunali e non secondo l’organizzazione territoriale militare.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale in servizio presso la Marina Militare, veniva trasferito d’autorità dalla sede di Messina agli uffici di Augusta, con decorrenza dal 17.12.2023, per effetto della soppressione della posizione tabellare cui era assegnato. L’ordine di trasferimento precisava che il movimento sarebbe stato eseguito “senza oneri per l’amministrazione”.
Con successiva istanza il militare chiedeva il riconoscimento dell’indennità di trasferimento ex art. 1 della legge n. 86/2001. La Direzione di Intendenza respingeva la richiesta richiamando proprio la clausola di assenza di oneri. Il ricorrente impugnava il diniego e chiedeva l’accertamento del diritto soggettivo, con condanna al pagamento di indennità, interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. La nota impugnata ha natura sostanzialmente provvedimentale: enuncia l’esito negativo dell’istanza e la relativa motivazione, incidendo sulla sfera del richiedente. L’atto presupposto ha oggetto e finalità differenti e, da solo, non preclude il bene della vita richiesto mediante istanza separata e successiva. La domanda di accertamento rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm., con termine quinquennale rispettato.
Quanto all’incompetenza territoriale, il Collegio applica l’art. 13, comma 2, cod. proc. amm.: per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale della sede di servizio, qui Augusta. L’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm. conferma l’attrazione degli atti presupposti, non trattandosi di atti normativi o generali, restando fermo il foro speciale della sede di servizio rispetto al criterio generale della sede dell’autorità emanante.
Nel merito, la Corte ricostruisce i presupposti dell’indennità secondo il consolidato indirizzo amministrativo (Cons. Stato, sez. II, n. 3499 del 2021; Cons. Stato, sez. II, n. 5125 del 2022; Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1 del 2016): trasferimento d’autorità, distanza superiore a dieci chilometri, Comune diverso e non confinante. La soppressione dell’incarico e della posizione extratabellare rende il trasferimento chiaramente autoritativo, irrilevante essendo l’eventuale gradimento espresso dal militare.
I requisiti risultano integrati: la nuova sede dista oltre dieci chilometri, il Comune di Augusta è diverso da Messina e non limitrofo, posto che la distanza tra le case comunali è di 144 km e la nozione di sede limitrofa non può dipendere dall’organizzazione militare. La clausola “senza oneri” non vale come rinuncia tacita né come remissione del debito ex art. 1236 cod. civ.: un’eventuale abdicazione sarebbe nulla ex art. 1418 cod. civ. e, comunque, configurabile solo dopo la maturazione del diritto.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego e accertamento del diritto all’indennità. Trattandosi di debito di valuta con natura indennitaria, sulla somma non spetta la rivalutazione, ma solo gli interessi legali dalla maturazione del credito fino al pagamento effettivo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1236 c.c. – Dichiarazione di remissione del debito
- Art. 1418 c.c. – Cause di nullità del contratto