Inammissibile il ricorso del danneggiante contro l’impresa del danneggiato per la classe di merito (Arbitro Assicurativo n. 573 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel risarcimento diretto il danneggiato è vincolato, in sede stragiudiziale, a rivolgere la richiesta risarcitoria alla propria impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 149, comma 1, CAP. Il danneggiante, invece, non può vantare pretese nei confronti dell’impresa assicuratrice altrui, rispetto alla quale resta terzo. Ne consegue che il danneggiante che chieda la derubricazione del sinistro e il ripristino della classe di merito non è legittimato a ricorrere all’Arbitro Assicurativo contro l’impresa del danneggiato, e questa difetta di legittimazione passiva. Competente alla eventuale rettifica dell’Attestato di Rischio è l’impresa con cui il ricorrente è assicurato, ai sensi dell’art. 134 CAP.

Il Fatto

Il ricorrente ha convenuto davanti all’Arbitro Assicurativo l’impresa e l’intermediario, contestando la gestione di un sinistro, ritenuta superficiale, e il conseguente peggioramento della classe di merito, che si sarebbe tradotto nel pagamento di un premio raddoppiato. Ha chiesto la derubricazione del sinistro e il ripristino della classe originaria.

La Presidente dell’Arbitro ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell’intermediario per mancata presentazione del reclamo preventivo. L’impresa non si è costituita nei termini e ha depositato una nota tardiva, con cui ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva la mancata costituzione dell’impresa, ma nota come dalla documentazione agli atti emerga comunque la carenza di legittimazione attiva del ricorrente e, di riflesso, il difetto di legittimazione passiva della convenuta.

Il ricorrente domanda la derubricazione del sinistro di cui gli è stata attribuita la responsabilità e il ripristino della classe di merito, ma si rivolge non all’impresa con cui intrattiene il rapporto di copertura, bensì all’impresa del soggetto danneggiato. Questa ha gestito il sinistro e liquidato il danno in favore del proprio assicurato in ossequio all’art. 149 CAP. La disciplina del risarcimento diretto trova fondamento negli artt. 149 e 150 CAP e nella Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, adottata ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 254/2006.

Il Collegio ricostruisce il sistema. L’art. 144, comma 1, CAP attribuisce al danneggiato azione diretta verso l’impresa del responsabile civile. L’art. 149, comma 1, CAP stabilisce che, nel sinistro tra due veicoli identificati ed assicurati, i danneggiati devono rivolgere la richiesta alla propria impresa. In sede stragiudiziale il danneggiato è dunque vincolato a rivolgersi alla propria compagnia, potendo poi, in sede giurisdizionale, optare tra questa e l’impresa del danneggiante. Diversa è la posizione del danneggiante, che non può vantare pretese verso l’impresa assicuratrice altrui, rispetto alla quale è e rimane terzo.

Nel caso concreto l’impresa convenuta ha operato come gestionaria dell’impresa del danneggiante, senza rapporti contrattuali con il ricorrente. Questi non è terzo danneggiato titolare di azione diretta. Il Collegio richiama l’art. 8, comma 4, del D.M. n. 215/2024, che individua la clientela legittimata nel soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale con l’impresa, o al quale la legge riconosce azione diretta, o che ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative. Il ricorrente non deduce alcun rapporto contrattuale con la resistente, non agisce quale danneggiato titolare di azione diretta e non domanda un risarcimento. La rettifica dell’Attestato di Rischio spetta comunque all’impresa con cui è assicurato.

Il rilievo officioso della questione pregiudiziale di merito sulla legittimazione attiva comporta la non accoglibilità del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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