Ritardo dell’assicuratore nella liquidazione del sinistro e danno non in re ipsa (Arbitro Assicurativo n. 574 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assicuratore, ricevuta la tempestiva denuncia di un sinistro coperto, è tenuto ad avviare senza indugio l’iter di accertamento della copertura e di stima del danno, per poi corrispondere l’indennizzo. Un ritardo ingiustificato in tale attività integra inadempimento, in applicazione della clausola generale di buona fede e correttezza nell’adempimento dell’obbligazione (art. 1175 cod. civ.) e nell’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), oltre che del criterio della diligenza dell’operatore professionale (art. 1176, secondo comma, cod. civ.). L’illegittimità della condotta può essere accertata in via autonoma, ma il diritto al risarcimento presuppone che il pregiudizio da ritardo sia allegato e provato, non essendo configurabile una ipotesi di danno in re ipsa.
Il Fatto
Una società titolare di un esercizio commerciale, danneggiato da un atto vandalico dell’11 giugno 2023 e denunciato il giorno successivo, chiedeva all’Arbitro Assicurativo l’accertamento della mala gestio dell’impresa di assicurazione nella trattazione del sinistro. A fronte di un danno stimato in euro 24.200,00, l’impresa aveva indennizzato solo euro 13.150,00, applicando il massimale di euro 1.000,00 per le insegne e lo scoperto contrattuale.
La ricorrente domandava la condanna al pagamento di euro 11.050,00 a titolo risarcitorio, con interessi e rivalutazione, oltre alla declaratoria dell’obbligo di risarcire anche oltre il massimale. L’impresa eccepiva l’inammissibilità del ricorso per pretesa duplicazione dell’indennizzo, essendo intervenuto un secondo sinistro liquidato nel gennaio 2026, e per asserita natura non documentale della controversia.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. La dedotta duplicazione non sussiste, perché è la stessa resistente ad affermare che l’indennizzo di euro 10.089,00 corrisposto nel gennaio 2026 riguarda un secondo sinistro, occorso il 2 novembre 2025. Si tratta dunque di due eventi distinti, il che esclude ogni sovrapposizione di indennizzi.
Nemmeno regge l’eccezione di natura non documentale. La doglianza riguarda il ritardo con cui l’impresa ha avviato la liquidazione: sinistro dell’11 giugno 2023, denuncia il giorno successivo, due solleciti, perizia solo il 22 marzo 2024 e pagamento il 2 maggio 2024. Sono circostanze documentate, sicché la controversia è senz’altro documentale.
Nel merito, il Collegio ricorda che l’obbligazione fondamentale dell’assicuratore è avviare tempestivamente gli accertamenti sulla copertura e sull’ammontare del danno, per poi pagare. In applicazione degli artt. 1175, 1375 e 1176, secondo comma, cod. civ., un ritardo ingiustificato integra inadempimento e espone al risarcimento. Rileva anche l’art. 1914 cod. civ., richiamato in polizza, che impone all’assicurato di conservare i beni danneggiati: un ritardo nella perizia è quindi idoneo a cagionare pregiudizi, specie se i beni sono strumentali all’attività d’impresa.
Nel caso concreto l’impresa ha avviato l’iter a oltre otto mesi dall’evento e pagato dopo circa undici mesi, senza conformarsi ai canoni di correttezza, buona fede e diligenza. Il Collegio accerta quindi l’illegittimità della condotta, in linea con gli orientamenti richiamati di altri organismi di risoluzione alternativa delle controversie. Non accoglie invece la domanda risarcitoria: il pregiudizio non può coincidere con il maggior danno stimato rispetto alla perizia, questione attinente alla corretta corresponsione dell’indennizzo entro massimale e scoperto. Il danno da ritardo — danno emergente, mancato guadagno, danno all’immagine — andava allegato e provato. Il Collegio ne rileva la genericità e la totale assenza di prova, esclusa ogni ipotesi di danno in re ipsa. Restano assorbite le questioni sugli accessori. Il ricorso è accolto parzialmente, con condanna dell’impresa al contributo IVASS di euro 200,00 e al rimborso di euro 20,00 alla ricorrente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede
- Art. 1914 c.c. – Obbligo di salvataggio