Controversie sulle misure compensative eoliche davanti al giudice ordinario (TAR Puglia n. 704 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia relativa a un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo quando essa investa solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, poste a valle della conclusione dell’accordo e non aventi ad oggetto la conclusione dello stesso né l’esercizio dei poteri autoritativi che esso sostituisce. L’obbligo di rinegoziazione previsto dall’art. 1, comma 953, della legge n. 145/2018 è espressione di un vincolo di natura privatistica direttamente contemplato dalla legge, che lo qualifica come manifestazione della libertà negoziale delle parti, senza coinvolgere poteri autoritativi. Ne consegue che la domanda volta a definire il reciproco quantum debeatur del rapporto contrattuale non appartiene alla giurisdizione amministrativa. Ove una delle domande sia stata proposta in riassunzione dopo la declinatoria del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve sollevare d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm., rimettendo gli atti alle Sezioni Unite.
Il Fatto
Due società titolari di un parco eolico in territorio comunale chiedono l’accertamento dell’inadempimento dell’ente locale rispetto all’obbligo di rinegoziazione e adeguamento della convenzione stipulata nel 2005, avente ad oggetto le misure compensative di natura patrimoniale previste dalla legge n. 239/2004. Le società assumono di avere sospeso i propri obblighi contrattuali invocando l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., e di non dovere quindi corrispondere le somme richieste dal Comune.
L’ente locale, dal canto suo, rivendica la perdurante validità della convenzione per il periodo antecedente al 2018 e agisce in via riconvenzionale per il pagamento delle misure compensative relative agli anni 2015-2018, oltre accessori. Con successivi motivi aggiunti, proposti in riassunzione dopo la declinatoria di giurisdizione del Tribunale di Rovereto, chiede il pagamento delle annualità 2012-2014.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto la ricevibilità dei motivi aggiunti, in quanto tempestivamente proposti in riassunzione dinanzi al giudice amministrativo, e investe la questione di giurisdizione richiamando la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 4242/2024, resa su conflitto negativo sollevato dalla stessa Sezione.
Da tale pronuncia si trae il principio secondo cui la cognizione spetta al giudice ordinario quando la controversia riguardi solo questioni di carattere patrimoniale fra le parti, poste a valle dell’accordo sostitutivo e non aventi ad oggetto la conclusione dello stesso né l’esercizio dei poteri autoritativi.
Il Tribunale rileva che le domande delle parti si riducono alla definizione del reciproco quantum debeatur del rapporto contrattuale. Le pretese creditorie dell’ente attengono al periodo antecedente all’entrata in vigore della legge del 2018; quelle delle società mirano a elidere il debito per il periodo successivo e a paralizzare, medio tempore con l’eccezione di inadempimento, i crediti comunali. Anche l’obbligo di rinegoziazione ex art. 1, comma 953, della legge n. 145/2018 è ricondotto a un vincolo privatistico, che la norma stessa qualifica come espressione della libertà negoziale.
Su queste basi il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta solo per il ricorso introduttivo e la prima domanda riconvenzionale, nel termine di legge. Non può però ignorarsi il conflitto negativo che si determina per la seconda domanda riconvenzionale, relativa agli anni 2012-2014, proposta in riassunzione dopo la declinatoria del Tribunale di Rovereto: per essa il Tribunale solleva d’ufficio la questione innanzi alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm., rimettendo gli atti in parte qua. Le spese di lite vengono integralmente compensate in ragione della complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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