Revoca del porto d’armi: la parentela con pregiudicati non basta senza istruttoria (TAR Sicilia n. 3779 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione non può revocare o denegare il porto d’armi fondandosi sul solo dato del rapporto di parentela o di affinità con soggetti pregiudicati. La valutazione della possibilità di abuso delle armi, pur legittimamente fondata su considerazioni probabilistiche, esige una congrua istruttoria, da esplicitare in motivazione, che accerti l’incidenza concreta del contesto familiare sul giudizio di affidabilità. Rilevano, a tal fine, la coabitazione, l’abituale frequentazione e l’attualità del pericolo rappresentato dai congiunti. Il mero elenco dei vincoli di parentela, privo di approfondimento sui rapporti effettivamente sussistenti, rende il provvedimento illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Questore aveva disposto la revoca della licenza di porto fucile per uso caccia e del relativo libretto, rilasciato nel 2018. A fondamento del provvedimento l’Amministrazione poneva due circostanze: la parentela con lo zio paterno, legato da affinità a un soggetto pregiudicato, e un controllo effettuato nel 2016 in compagnia di una persona gravata da pregiudizi di polizia.
Il ricorrente censurava le valutazioni dell’Amministrazione, rilevando che si trattava di circostanze già conosciute e in passato ritenute non ostative, oltre che risalenti nel tempo. Evidenziava l’assenza di coabitazione e di frequentazione con lo zio, i cui pregiudizi penali risalivano a circa trent’anni prima, e allegava l’occasionalità dell’episodio del 2016. Il Ministero dell’interno si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso richiamando un indirizzo consolidato. L’art. 39 TULPS impone una valutazione complessiva del comportamento del soggetto, idonea a sorreggere il giudizio prognostico di non affidabilità nel buon uso delle armi. Il provvedimento di diniego o di revoca non può quindi limitarsi a dedurre la sussistenza del vincolo di parentela, ma deve dare conto in motivazione delle circostanze di fatto che rendono il richiedente pericoloso o capace di abusi.
Sul punto il Tribunale richiama propri precedenti, tra cui TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 2729/2023, e la giurisprudenza della sezione IV n. 2494 del 2025, secondo cui l’attendibilità dell’inferenza dipende dalle concrete circostanze che qualificano il rapporto di parentela, in particolare la convivenza o l’abituale frequentazione. Il contesto familiare assume rilievo solo se è dimostrata la capacità, anche solo potenziale, di incidere sul modus agendi del destinatario dell’atto.
Il Collegio valorizza anche il contenuto della circolare del Ministero dell’interno del 25 novembre 2020, richiamata da C.G.A., sez. giur., n. 366 del 2025. Nei casi considerati dalla circolare i provvedimenti impugnati inferivano l’esistenza di una frequentazione dall’ambiente familiare e sociale e dai controlli e dalle segnalazioni delle Forze di polizia. Al mero elenco dei rapporti deve dunque aggiungersi un approfondimento istruttorio che ne certifichi l’attualità e la rilevanza nel regime di vita complessivo del destinatario. Nel caso di specie tale approfondimento è del tutto carente.
Quanto al controllo del 2016, il ricorrente ha allegato l’occasionalità dell’episodio e ha evidenziato che i pregiudizi di polizia del soggetto accompagnato sono tutti successivi a quella data. L’irrilevanza dell’episodio è confermata dalla stessa Amministrazione, che in precedenza aveva rilasciato i titoli di polizia pur in presenza della segnalazione, senza poi motivare su una rinnovata valenza della stessa.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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