Beneficio stipendiale art. 1801 C.O.M.: decorrenza dal riconoscimento formale (Cons. Stato n. 2754 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al beneficio stipendiale previsto dall’art. 1801 del d.lgs. n. 66 del 2010 sorge soltanto con l’accertamento costitutivo della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, formalizzato dall’amministrazione all’esito dei pareri obbligatori e vincolanti della Commissione medica ospedaliera e del Comitato di verifica per le cause di servizio. Prima di tale riconoscimento formale gli effetti economici non si producono, perché mancano gli elementi costitutivi del diritto. Ne consegue che il beneficio non può essere retrodatato né al momento della domanda, né a quello della diagnosi, ancorché il procedimento si sia protratto per anni per causa non imputabile al richiedente. I ritardi della pubblica amministrazione, per quanto censurabili, non giustificano la retrodatazione di effetti non ancora sorti. La mancata qualificazione espressa di un atto come esercizio di autotutela non ne preclude il diverso inquadramento, che dipende dalla portata sostanziale e non dal nomen iuris.
Il Fatto
Un ufficiale della Marina militare aveva chiesto nel 2004 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, accertate dalla competente commissione medica e poi riconosciute dall’amministrazione nel 2012. A seguito di un aggravamento, l’amministrazione gli attribuiva in via provvisoria il beneficio stipendiale, dapprima commisurandolo alla data dell’aggravamento e poi, in rettifica, alla data del riconoscimento della causa di servizio, con importo rideterminato.
Avverso il provvedimento che respingeva i ricorsi gerarchici il militare ricorreva al TAR Lazio, che accoglieva alcune censure: riteneva rilevanti le incongruenze degli atti presupposti e fissava la base di calcolo alla data della domanda di riconoscimento. Il Ministero della Difesa appellava, contestando sia la valenza degli errori materiali sia la retrodatazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello. Quanto al primo profilo, i refusi presenti negli atti dispositivi non inficiano il provvedimento impugnato: si tratta di errori materiali agevolmente riconoscibili, che non confondono la realtà fattuale né rendono lacunoso il percorso motivazionale. L’unico errore effettivo è il riferimento alla commissione medica di Roma anziché a quella di Augusta per la diagnosi originaria, circostanza che non integra alcun travisamento ricostruttivo.
La Corte richiama il principio di conservazione degli atti amministrativi, che consente rettifica o convalida degli errori materiali, precisando che la convalida opera ex tunc e non va confusa con l’annullamento d’ufficio o la revoca. Il mero lapsus calami, irrilevante per il contenuto e per l’intellegibilità dell’atto, si colloca a monte dell’errore non sostanziale e non richiede formale rettifica. La mancata qualificazione espressa in termini di autotutela non pregiudica l’inquadramento dell’atto, che dipende dalla portata sostanziale e dal potere concretamente esercitato.
Sul secondo motivo, il Collegio ricostruisce l’istituto. La normativa invocata dall’appellato (artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458 del 1928) costituisce l’antecedente storico della disposizione vigente, abrogata nel 2009. Il momento di insorgenza del diritto va individuato nel riconoscimento formale della dipendenza da causa di servizio, avvenuto nel 2012 e dunque ricadente nella disciplina del C.O.M. secondo il principio del tempus regit actum.
La Corte valorizza la funzione certativa del procedimento, richiamando la Corte cost. n. 13 del 2024 e la Corte cost. n. 207 del 2024, che hanno qualificato l’accertamento come costitutivo. Solo con il provvedimento formale sorge il diritto alla posta stipendiale aggiuntiva. I precedenti che valorizzavano il fattore tempo (Cons. Stato n. 8134 del 2021) non trovano più spazio: i ritardi, pur censurabili, non consentono la retrodatazione di effetti non ancora prodotti.
Quanto al blocco stipendiale, la questione non era stata proposta dal ricorrente e il Collegio non può pronunciarsi ultra petita. La Corte ricorda comunque che la Corte cost. n. 207 del 2024 ha escluso dall’ambito del blocco gli scatti per invalidità di servizio. L’appello è dunque accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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