Ricorso inammissibile se critica le prove deducendo violazione di legge (Cass. civ. Sez. II n. 2367 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione di legge di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. è inammissibile quando, lungi dal contrastare il precetto normativo invocato, si risolve in una critica alla valutazione degli elementi probatori, riservata al giudice di merito. Il ricorrente ha l’onere di indicare le norme asseritamente violate, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, espressamente richiamate. I vizi di omessa o insufficiente motivazione non sono più deducibili nel giudizio di legittimità, non risultando violato il minimo costituzionale della motivazione. La nullità delle donazioni per difetto del requisito formale non può essere invocata per la prima volta in cassazione, presupponendo accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto i propri germani impugnando per nullità o annullabilità il testamento olografo con cui la madre aveva regolato la successione, deducendo in via subordinata la lesione di legittima e chiedendo la reintegra ex art. 560 cod. civ. Il Tribunale aveva respinto le domande, anche dopo la riunione di altro giudizio promosso dal medesimo attore in relazione a una seconda scheda testamentaria.

La Corte d’appello ha disatteso il gravame. Ha dichiarato inammissibile la domanda diretta a ricondurre all’asse ereditario donazioni indirette di somme, perché formulata tardivamente solo nella comparsa conclusionale di primo grado. Ha inoltre escluso che la qualificazione come obbligazione naturale della vendita di un immobile valesse a sottrarre il bene alla riunione fittizia. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 809, 783, 782 cod. civ., lamentando l’impropria applicazione del principio di non contestazione e l’insufficienza del quadro probatorio. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: il vizio dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. va dedotto con argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare il contrasto con le norme regolatrici, non potendosi demandare al giudice di legittimità una ricerca esplorativa ufficiosa (Sezioni Unite n. 23745 del 2020). Le doglianze finivano per concernere la valutazione delle prove, riservata al merito.

Il secondo motivo censurava la distribuzione del carico probatorio ex art. 2697 cod. civ. e la disapplicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. La Corte ha anzitutto escluso la deducibilità dei vizi di motivazione, non più compresi tra i motivi di cassazione per effetto dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., escludendo la violazione del minimo costituzionale della motivazione (Sezioni Unite n. 8053 del 2014). Il motivo ometteva poi di riprodurre nel loro contenuto essenziale gli atti sui quali si fondava, violando il canone di specificità dell’art. 366 cod. proc. civ. L’accertamento sulla contestazione resta sindacabile solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manifesta illogicità.

Il terzo motivo invocava la nullità delle donazioni per difetto del requisito formale di cui all’art. 782 cod. civ., sostenendo che fosse rilevabile d’ufficio. La Corte ha osservato che in primo grado e in appello le attribuzioni erano state dedotte quali donazioni indirette, mentre la nullità radicale emergeva solo in sede di legittimità. La verifica presupporrebbe accertamenti in fatto, come l’entità del patrimonio della donante rispetto al valore dell’attribuzione ai fini del carattere non modico, preclusi in cassazione.

Il quarto motivo riproponeva un vizio di motivazione in tema di obbligazione naturale, dichiarato inammissibile perché incentrato su un vizio non più deducibile. Il quinto motivo lamentava l’omessa pronuncia sulle somme anticipate per debiti ereditari ex art. 752 cod. civ. e sui canoni incassati: la Corte lo ha ritenuto inammissibile per difetto di univoco riferimento alla nullità derivante dall’omissione. Il ricorso è stato quindi dichiarato complessivamente inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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