Inammissibile il ricorso contro la condanna per minaccia del giudice di pace (Cass. pen. Sez. VII n. 39065 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è preclusa al giudice di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti. È inammissibile per indeterminatezza, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il motivo che, a fronte di una motivazione logicamente corretta del giudice di merito, non indica gli elementi posti a base della censura. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., non è applicabile ai procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. Nel rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese processuali solo se abbia effettivamente esplicato un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa, fornendo un utile contributo alla decisione.

Il Fatto

La ricorrente impugna la sentenza del Giudice di Pace di Castel di Sangro che, in secondo grado, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di minaccia. Propone ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di penale responsabilità; violazione di legge per la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento punitivo.

Nel giudizio di legittimità si è costituita la parte civile, depositando conclusioni senza illustrare le ragioni che le fondano.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità penale. Lo dichiara generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorso non indica gli elementi posti a base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Il motivo è altresì manifestamente infondato. Nel giudizio di legittimità non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte un giudizio di fatto che non le compete. Esula dai poteri della cassazione la “rilettura” degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che la prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali integri il vizio di legittimità. A sostegno, la Corte richiama Sezioni Unite n. 22242 del 27.01.2011 e Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000, oltre a pronunzie conformi di sezione.

Nel caso concreto, la ricostruzione fattuale del giudice di merito appare sorretta da un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici, con sufficiente analisi degli indicatori di attendibilità della persona offesa. Le censure si risolvono in mere doglianze in fatto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del compendio istruttorio.

Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 53983 del 22.06.2017, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. Il rapporto tra l’art. 131-bis cod. pen. e l’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 non va risolto sul principio di specialità tra singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto per i reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa.

Il terzo motivo, sul trattamento punitivo, è parimenti generico per indeterminatezza ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Non consegue invece la condanna alla rifusione delle spese della parte civile, il cui difensore non ha svolto alcuna utile attività difensiva. La Corte dà seguito a Sezioni Unite n. 877 del 14.07.2022: nel rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese solo se abbia effettivamente esplicato un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa, fornendo un utile contributo alla decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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