La prova del credito condominiale ingiunto e la liquidazione delle spese secondo il principio del decisum (Cass. civ. Sez. 2 n. 22023 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, la delibera assembleare di approvazione delle spese, se non impugnata nei termini, costituisce titolo idoneo nei confronti del singolo condomino, senza che occorra la produzione della documentazione giustificativa del credito. L’annullabilità della delibera posta a fondamento dell’ingiunzione deve essere fatta valere mediante domanda riconvenzionale entro il termine perentorio di cui all’art. 1137, secondo comma, cod. civ., essendo inammissibile la mera eccezione. Il divieto di nuovi documenti in appello, di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., può essere superato solo ove la parte dimostri l’impossibilità di un tempestivo deposito per causa non imputabile. Nella liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 5, primo comma, d.m. n. 55/2014, deve aversi riguardo al valore del decisum e non a quello della domanda, senza possibilità di superare i massimi tabellari in assenza di specifica motivazione.
Il Fatto
Un condomino proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio per il pagamento di oneri condominiali. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento di una somma residua. In grado di appello, il Tribunale, in parziale accoglimento dell’impugnazione, riduceva ulteriormente il credito del Condominio e condannava quest’ultimo alla restituzione della differenza tra quanto pagato in esecuzione della sentenza riformata e quanto effettivamente dovuto, compensando per metà le spese di lite e condannando l’appellante al pagamento della restante parte.
Il condomino ricorreva per cassazione, lamentando, tra l’altro, l’inammissibilità di nuove produzioni documentali in appello, l’erronea valutazione circa la sufficienza dei verbali assembleari ai fini della prova del credito e l’illegittimità della liquidazione delle spese, ritenuta superiore ai massimi tabellari applicabili in relazione al valore della controversia.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di difetto di rappresentanza del Condominio, richiamando il principio per cui l’amministratore di condominio ha legittimazione processuale, senza necessità di autorizzazione assembleare, per le controversie rientranti nelle sue attribuzioni, quale è la riscossione delle spese condominiali.
Quanto al primo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per violazione degli artt. 115, 214 e 215 cod. proc. civ., non avendo il ricorrente operato il necessario raffronto tra il contenuto precettivo delle norme e le affermazioni della sentenza impugnata. Ha altresì escluso la decisività dei documenti esclusi in appello, rilevando che il rendiconto, se non impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti nel termine di cui all’art. 1137 cod. civ., è esso stesso titolo idoneo nei confronti del singolo condomino. La Corte ha inoltre enunciato il principio secondo cui il divieto di nuovi documenti in appello può essere superato solo dimostrando l’impossibilità del deposito tempestivo per causa non imputabile, ma tale regola non giova al ricorrente, difettando comunque la prova della decisività dei documenti.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’obbligazione del condomino alle spese trae titolo dalla delibera assembleare, la cui annullabilità deve essere fatta valere con domanda riconvenzionale azionata nel termine perentorio di cui all’art. 1137, secondo comma, cod. civ., e non con una mera eccezione. Ne deriva la correttezza della decisione del Tribunale che ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova del credito, la produzione dei verbali assembleari, senza necessità di esibire la documentazione giustificativa. La Corte ha, infine, ritenuto inammissibili le doglianze relative al disconoscimento dei verbali, non avendo il ricorrente precisato i termini della contestazione, e ha escluso la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., trattandosi di censure rivolte alla valutazione delle prove, sindacabile solo nei limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La Corte ha, invece, accolto il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., affermando che, in applicazione del c.d. principio del decisum, la liquidazione delle spese deve essere commisurata alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata. Nella specie, il Tribunale aveva liquidato compensi superiori ai massimi tabellari previsti per lo scaglione di valore corrispondente all’importo effettivamente riconosciuto (euro 599,78), senza indicare le ragioni dello scostamento.
Per l’effetto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, per la rideterminazione delle spese di lite e per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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