Concessioni demaniali marittime tra proroga automatica e obbligo di gara (TAR Lazio n. 378 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente oltre il 31 dicembre 2023, perché la disciplina nazionale che ne dispone l’estensione ex lege contrasta con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E., con conseguente dovere di disapplicazione da parte del giudice e della pubblica amministrazione. La proroga tecnica limitata al tempo necessario per l’avvio della gara è legittima solo se l’amministrazione ha già indetto la procedura selettiva o ha deliberato di indirla in tempi brevissimi. La revoca della proroga già apposta non costituisce esercizio di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma doverosa applicazione del diritto dell’Unione, e non richiede né avviso di avvio del procedimento né indennizzo. Il mero avviso di pubblicazione delle istanze di proroga non integra una procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
Il Fatto
Il titolare di una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare a carattere stagionale aveva ottenuto dal Comune l’apposizione sul titolo della dicitura di validità sino al 31 dicembre 2033, in applicazione della legge n. 145/2018. Dopo le sentenze dell’Adunanza Plenaria del 2021, l’amministrazione ha ritenuto superato il precedente indirizzo e ha ricondotto l’efficacia del rapporto al 31 dicembre 2023, poi spostata al 31 dicembre 2024 con una proroga tecnica.
Il concessionario ha impugnato la delibera di Giunta e la determina che hanno disposto tale riqualificazione temporale, insieme alla precedente delibera del 2022, deducendo la violazione della normativa sopravvenuta, l’eccesso di potere, il difetto di motivazione e la lesione dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso con sentenza succintamente motivata, richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata, anche della stessa Sezione. Il punto di partenza è la constatazione che il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità e doverosa disapplicazione delle norme nazionali che prevedono la proroga automatica.
Il Tribunale esamina poi la tesi del ricorrente secondo cui la procedura seguita dal Comune nel 2020 avrebbe natura selettiva idonea a legittimare il rinnovo. L’argomento non convince: i concessionari avevano invocato proprio la proroga legale automatica, e l’avviso pubblicato si limitava a consentire ai terzi di presentare osservazioni, senza alcun avvertimento circa la possibilità di proporre istanze concorrenti. Manca dunque quella adeguata pubblicità dell’avvio e dello svolgimento della procedura richiesta dalla normativa europea.
Ne deriva l’inammissibilità dei motivi costruiti sull’art. 3, comma 2, del d.l. n. 198/2022, norma che presuppone lo svolgimento di una vera selezione. Quanto alla qualificazione dell’atto, il Collegio esclude che si tratti di revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990: il Comune si è limitato a ricondurre l’efficacia temporale dei titoli a una durata conforme ai principi di concorrenza. Non erano perciò necessari né l’avviso di avvio del procedimento né l’indennizzo, e nessuna tutela può ricevere l’affidamento posto a fronte di atti contrastanti con la disciplina europea.
Il Tribunale dichiara inoltre inammissibile e comunque infondato il motivo relativo al c.d. decreto milleproroghe, anch’esso disapplicabile. La reiezione non esclude l’auspicio che l’amministrazione pubblichi sollecitamente la gara, eventualmente preceduta da una breve proroga tecnica limitata ai tempi strettamente necessari, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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