Diniego di conversione del permesso di soggiorno e valutazione concreta di pericolosità (TAR Emilia-Romagna n. 1655 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna, anche non definitiva, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 integra causa ostativa al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. L’automatismo ostativo non è illegittimo per i reati diversi da quelli cui ha riguardo la pronuncia di incostituzionalità, dovendosi comunque escludere una presunzione assoluta di pericolosità. Il diniego è legittimo quando l’Amministrazione compie un apprezzamento concreto della situazione personale e un reale bilanciamento tra interesse alla sicurezza e tutela dei vincoli familiari, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 8 CEDU. Il giudizio di pericolosità sociale può fondarsi su elementi indiziari e sul percorso di messa alla prova non superato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino cinese, è entrato in Italia nel 2013 all’età di tredici anni per ricongiungersi alla madre regolarmente soggiornante. Ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato fino al raggiungimento della maggiore età, e ha poi chiesto alla Questura di Bologna la conversione in permesso per motivi di lavoro e attesa occupazione.
Il Questore di Bologna ha respinto l’istanza con decreto del 12.01.2023, notificato l’08.05.2023, richiamando la condanna riportata dal Tribunale per i Minorenni di Milano per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, ritenuta causa ostativa. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo violazione degli artt. 27-31 Cost., dell’art. 8 CEDU e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e li ritiene infondati. Il punto di partenza è l’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, che non ammette in Italia lo straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati inerenti agli stupefacenti. Il giudice richiama la Corte costituzionale, sent. n. 88 del 2023, che ha eliminato l’automatismo solo per la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e per il reato di cui all’art. 474, secondo comma, cod. pen., ma ha al contempo valorizzato il potere dell’Amministrazione di valutare la situazione concreta, senza che ciò pregiudichi la sicurezza pubblica.
Sul versante dei vincoli familiari, il TAR richiama l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e la Corte costituzionale, sent. n. 202 del 2013, che ha esteso la ponderazione allo straniero con legami familiari in Italia. La decisione deve quindi fondarsi su una attenta valutazione della pericolosità concreta e attuale, senza automatismi. Analogamente, l’art. 8 CEDU, secondo la lettura della Corte di Strasburgo richiamata dal Collegio, impone un ponderato bilanciamento tra vita familiare e pubblica sicurezza, senza garantire un diritto a risiedere.
Nel caso concreto il giudice amministrativo esclude che l’automatismo espulsivo sia illegittimo, poiché il reato contestato rientra tra le cause ostative e non è riconducibile alle ipotesi censurate dalla Consulta. Il provvedimento impugnato ha operato un concreto e corretto bilanciamento: l’Autorità ha evidenziato che il ricorrente, regolarmente soggiornante e in condizioni di inserirsi nel contesto sociale, ha preferito dedicarsi ad attività illecite, sicché non si è limitata a richiamare la sentenza di condanna.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, con la sentenza n. 1668/2010, che a sua volta richiama Cons. Stato, VI, n. 3963/2009: il giudizio di pericolosità sociale non richiede reati accertati e può desumersi da elementi indiziari. Assume rilievo, in questa prospettiva, l’esito negativo del percorso di messa alla prova, caratterizzato da inosservanza delle regole della comunità, aggressione a un operatore, disimpegno scolastico e lavorativo e scarsa consapevolezza del disvalore delle proprie condotte.
Il ricorso è quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Ministero dell’Interno.
Nota della Redazione
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