Divieto di edificazione nella fascia di rispetto ferroviaria (TAR Valle d’Aosta n. 9 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione in deroga alle distanze dalle ferrovie di cui all’art. 60 d.P.R. n. 753/1980 costituisce misura eccezionale, subordinata alla verifica di quattro condizioni: sicurezza, conservazione della ferrovia, natura dei terreni e particolari circostanze locali. La valutazione dell’amministrazione ferroviaria è connotata da discrezionalità tecnica, sindacabile solo per evidenti vizi logici o travisamento. Nell’ambito di tale valutazione, l’aumento del carico antropico conseguente al mutamento di destinazione d’uso di superfici non residenziali in abitazioni, anche in assenza di modifiche della sagoma, può legittimamente fondare il diniego di deroga, in quanto correlato all’incremento delle persone potenzialmente esposte al rischio ferroviario. L’inattività della linea, non formalmente dismessa, non osta alla negazione della deroga.
Il Fatto
I comproprietari di un immobile sito nel comune di Saint-Pierre presentavano al Comune una richiesta di permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione del fabbricato con parziale cambio di destinazione d’uso di locali adibiti a deposito in abitazioni. L’edificio ricadeva nella fascia di rispetto ferroviaria di cui all’art. 49 d.P.R. n. 753/1980, essendo posto a circa dieci metri dalla più vicina rotaia. Il Comune richiedeva il parere di Rete Ferroviaria Italiana, che con nota del 3 gennaio 2024 esprimeva parere negativo alla richiesta di deroga. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare, il Tar ammetteva i ricorrenti alla presentazione di osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990. RFI, con successivo parere del 23 maggio 2024, confermava il diniego.
La Motivazione della Corte
Il Tar dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, proposto avverso il parere negativo del 3 gennaio 2024, in quanto tale atto è stato superato dalla successiva attività amministrativa conclusasi con il parere del 23 maggio 2024. L’eventuale annullamento del primo parere non produrrebbe alcun effetto utile in capo ai ricorrenti.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Collegio richiama la natura eccezionale della deroga di cui all’art. 60 d.P.R. n. 753/1980, concessibile solo in presenza delle quattro condizioni di legge, con preminenza della sicurezza. Richiama la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. IV, n. 8324 del 2024, secondo cui la valutazione dell’amministrazione è connotata da discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito se immune da vizi logici e travisamento.
La Corte ritiene che il parere negativo di RFI sia esente da vizi. L’intervento edilizio prospettato determina un aumento del carico antropico sulla zona, per effetto del mutamento di destinazione d’uso di superfici prima adibite a deposito in superfici residenziali. Tale aumento è elemento legittimamente valutabile dall’amministrazione, in quanto correlato al numero di persone potenzialmente esposte al rischio ferroviario.
La mancata operatività della linea ferroviaria non è circostanza dirimente, atteso che la linea non risulta formalmente dismessa né annoverata tra quelle da dismettere. La valutazione di RFI sull’utilità e sulla futura attività della linea non è sostituibile da quella dei ricorrenti. La censura di disparità di trattamento è inammissibile per genericità, non essendo dimostrata l’omogeneità con le situazioni degli altri proprietari.
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Nota della Redazione
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