Ricorso per ottemperanza inammissibile se non notificato all’amministrazione (TAR Puglia n. 944 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è inammissibile quando non si sia perfezionato il procedimento notificatorio nei confronti dell’amministrazione intimata: in tal caso non può reputarsi validamente instaurato alcun rapporto processuale e il giudice dichiara l’inammissibilità con assorbimento di ogni altra valutazione di merito. Non è necessaria la contestazione della possibile causa di inammissibilità ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. allorché sia la stessa parte ricorrente a dichiarare di non aver notificato il ricorso. Una volta depositato nel fascicolo telematico, l’atto processuale è definitivamente acquisito e non può essere revocato o eliminato dalla parte. Il giudizio di ottemperanza presuppone la rituale instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 41 cod. proc. amm..
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale Civile di Taranto, Sezione Lavoro, del 13 gennaio 2015, con la quale era stata rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo avverso il Ministero della Salute per il pagamento di un importo in favore dell’istante. Il ricorso chiedeva la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’amministrazione, la condanna al pagamento di una somma complessiva e l’applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. per ogni ulteriore violazione o ritardo.
Con nota depositata il 21 maggio 2024, la stessa ricorrente ha dichiarato di non essere riuscita a notificare il ricorso al Ministero per problemi ai sistemi telematici, chiedendo di revocare il deposito dell’atto. Il Ministero non si è costituito. La causa è stata decisa all’esito della Camera di Consiglio del 17 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che il ricorso è manifestamente inammissibile per l’omessa notifica nei confronti del Ministero della Salute, non costituitosi. Il thema decidendum concerne quindi la ritualità dell’instaurazione del contraddittorio, prima di ogni verifica sul diritto azionato.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 41 cod. proc. amm.: in mancanza di perfezionamento del procedimento notificatorio non può dirsi validamente instaurato alcun rapporto processuale tra le parti. Ne deriva che il Tribunale non può che dichiarare inammissibile il ricorso, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito, senza necessità di scrutinare l’effettiva inottemperanza del giudicato.
Il giudice si sofferma poi sull’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., escludendo che il Presidente della Sezione dovesse procedere alla contestazione della possibile causa di inammissibilità. La ragione è che la stessa parte ricorrente, con la nota del 21 maggio 2024, aveva dichiarato di non aver notificato l’atto: la questione risultava così già portata all’attenzione del Collegio dall’interessata.
Per mera completezza, la sentenza affronta l’istanza di revoca del deposito del ricorso, qualificandola autonomanente inammissibile: una volta che l’atto processuale è stato depositato nel fascicolo telematico, esso è definitivamente acquisito e non può più essere revocato o eliminato dalla parte.
In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 41 cod. proc. amm.. Nulla sulle spese processuali, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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