Ricorso avverso il silenzio: improcedibile se sopravviene il provvedimento richiesto (TAR Lazio n. 845 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di ricorso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, l’adozione del provvedimento espresso richiesto dal ricorrente, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso ma prima della decisione, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La sopraggiunta carenza di interesse si configura quando fatti sopravvenuti fanno venir meno l’utilità della pronuncia giurisdizionale. Il principio opera anche nell’azione proposta per l’accertamento e la repressione degli abusi edilizi, qualora l’amministrazione, nelle more del giudizio, emani l’ordinanza di demolizione richiesta. L’interesse alla decisione deve permanere fino al momento della pronuncia.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, per accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Formia su un’istanza volta ad attivare il procedimento di vigilanza edilizia e a ottenere l’adozione delle misure repressive dell’abuso edilizio realizzato sul terreno del controinteressato. Chiedevano altresì la condanna dell’amministrazione a provvedere.

Si sono costituiti il Comune di Formia e il controinteressato, entrambi chiedendo il rigetto del ricorso. In vista della camera di consiglio del 14 ottobre 2025 il Comune ha depositato una ordinanza di demolizione e una memoria, eccependo l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. All’udienza camerale il giudice ha dato avviso alle parti della possibile declaratoria e ha assunto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Ha richiamato il principio per cui la sopravvenuta carenza di interesse si configura quando, successivamente alla proposizione del ricorso, intervengono fatti che fanno venir meno l’utilità della pronuncia giurisdizionale.

Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’adozione del provvedimento richiesto nelle more del giudizio determina necessariamente l’improcedibilità. Il Tribunale ha fondato l’argomentazione su due precedenti: il T.A.R. Campania – Napoli, sentenza n. 5177 del 2022, secondo cui la sopravvenienza del provvedimento espresso impone la declaratoria di improcedibilità, e il T.A.R. Campania – Napoli, sentenza n. 1743 del 2024, che ha ribadito la stessa regola quando l’amministrazione adotti il provvedimento dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione.

Il Collegio ha esteso il principio all’azione di accertamento e repressione dell’abusivismo edilizio: anche in tale ambito l’improcedibilità consegue all’emanazione, nelle more del giudizio, dell’ordinanza di demolizione richiesta.

Nel caso concreto l’ordinanza di demolizione ha dato piena e integrale risposta all’istanza di vigilanza edilizia, ordinando la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica. Su questa base il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite, ravvisandone giusti motivi, e ha disposto l’oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro diritti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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