Inerzia comunale e poteri repressivi degli abusi edilizi: onere di motivazione (Cons. Stato n. 8089 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le note con cui il Comune e la Provincia, all’esito di una verifica istruttoria, escludono la sussistenza degli abusi edilizi e paesaggistici segnalati dal privato non sono atti privi di spessore provvedimentale: esse costituiscono esercizio dei poteri di vigilanza e repressione e vanno impugnate nei termini. La domanda di condanna ex art. 34, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. presuppone l’inerzia dell’amministrazione e non è proponibile quando l’ente abbia riscontrato la segnalazione con valutazione motivata. Il giudice amministrativo non può, per il principio di separazione dei poteri, prescrivere il quomodo dell’attività istruttoria né ordinare misure repressive in luogo dell’amministrazione. Il privato che solleciti i poteri repressivi può contestare la determinazione di non dover procedere, ma non ottenere dal giudice la sostituzione delle scelte discrezionali dell’ente.

Il Fatto

Il proprietario di particelle site sulla sponda settentrionale del Lago di Caldaro segnalava alla Provincia Autonoma di Bolzano la presenza, su terreni limitrofi, di fabbricati utilizzati per attività ricettive e di somministrazione asseritamente non consentite dalla disciplina urbanistica e paesaggistica. Lamentava l’inerzia del Comune, tenuto all’adozione dei provvedimenti repressivi, richiamando pregressi contenziosi definiti con sentenze del Consiglio di Stato.

Acquisiti gli accertamenti comunali, la Provincia comunicava al segnalante che non era necessario alcun intervento provinciale, essendo state verificate in dettaglio le segnalazioni. Il privato impugnava dinanzi al T.R.G.A. di Bolzano le note di Provincia e Comune e i titoli abilitativi, chiedendo la condanna delle amministrazioni a esercitare i propri poteri di vigilanza. Il Tar, con sentenza n. 107 del 2024, dichiarava inammissibile la domanda di condanna, tardivi i motivi sull’attività di agriturismo e inammissibili le censure avverso atti privi di natura provvedimentale. Proponeva appello il soccombente, chiedendo la condanna a provvedere nuovamente sull’esposto entro un termine e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera l’esame delle plurime eccezioni pregiudiziali riproposte dai controinteressati in ragione della manifesta infondatezza dell’appello, soffermandosi solo su quanto necessario. Rileva una contraddizione nella censura dell’appellante, che invoca il diritto di stimolare il potere repressivo e poi, ottenuto un riscontro, chiede al giudice di condannare l’amministrazione ad agire secondo le disposizioni dallo stesso impartite.

Le note del 29 settembre 2023 della Provincia e del 17 agosto 2023 del Comune hanno natura provvedimentale, essendo adottate a seguito dell’esercizio di poteri di vigilanza e all’esito di una valutazione istruttoria di entrambi gli enti. Non si pone quindi questione di ammissibilità della loro impugnazione, ma di legittimità. Le amministrazioni non sono rimaste inermi: hanno esercitato i propri doveri di controllo, così escludendo i presupposti della condanna ex art. 34, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.

Nel merito il Collegio richiama l’art. 86 della L.P. n. 9/2018, che attribuisce al Comune la vigilanza sull’attività di trasformazione del territorio e alla Provincia il potere sostitutivo in caso di inerzia comunale. Le censure trascurano che le sentenze richiamate dall’appellante, da ultimo la n. 10195 del 28 novembre 2023, riguardano il pregresso esercizio dell’attività da parte di un soggetto diverso: l’accertamento sfociato negli atti impugnati aveva ad oggetto un’attività agrituristica esercitata in virtù di C.I.A. del 2017, la cui consistenza risultava compatibile con la classificazione urbanistica della zona. La cessazione dell’attività da parte della società priva di rilievo le pregresse vicende processuali.

Quanto al dedotto abusivo cambio di destinazione d’uso ex art. 23 della L.P. n. 9/2018, il motivo è infondato: l’esistenza di efficaci titoli abilitativi esclude il carattere di abusività e rende fuori fuoco la qualificazione dell’abuso come illecito permanente. La censura sulla mancata valutazione di incidenza ex art. 6 della Direttiva 92/43/CEE è parimenti infondata, poiché l’obbligo è sopravvenuto all’esercizio dell’attività, assentita nel 2017, essendo stato esteso alle attività solo con la delibera della Giunta provinciale n. 1153 del 28 dicembre 2021.

Sull’impugnazione dei titoli edilizi, il Tar ha correttamente rilevato la tardività: l’appellante aveva acquisito conoscenza delle segnalazioni certificate al più tardi il 15 aprile 2021 e del permesso di costruire in sanatoria il 3 luglio 2023, con ricorso depositato solo nel dicembre successivo. La reiterazione della richiesta di accesso non sana il profilo. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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