Improcedibilità del ricorso sul ripiano dei dispositivi medici per carenza di interesse (TAR Lazio n. 5206 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, sicché, ove il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione prima dell’introito del ricorso per la delibazione del merito, il giudice non ha alcuna possibilità di decidere nel merito e deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La dichiarazione di carenza di interesse, resa prima della decisione, rende il giudizio improcedibile in rito, con compensazione delle spese tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nella produzione e distribuzione di dispositivi medici, ha impugnato il decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 14 dicembre 2022, con cui è stato approvato l’elenco delle ditte fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, nonché l’avviso di pagamento di € 8.283,63 e gli atti presupposti, tra cui i decreti del Ministero della Salute del 6 luglio e del 6 ottobre 2022.
Il ricorso era affidato a quattro motivi di diritto, concernenti la lamentata illegittimità costituzionale e comunitaria del sistema di payback, l’irragionevolezza dell’applicazione retroattiva, la violazione del legittimo affidamento e l’illegittimità dei provvedimenti regionali per indeterminatezza dei criteri e omessa partecipazione procedimentale.
La Motivazione della Corte
Con memoria depositata in data 19 febbraio 2026, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Il Collegio ha pertanto ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il TAR richiama il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui «in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati», citando a sostegno il Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113.
La pronuncia si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, e sull’art. 85, comma 9, cod. proc. amm. in materia di dichiarazione di non interesse.
La definizione in rito ha giustificato la compensazione delle spese processuali tra le parti, non potendosi ravvisare una soccombenza in senso tecnico. La sentenza è stata decisa all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026, tenutasi da remoto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.