Ottemperanza sentenza lavoro e poteri commissario ad acta carta docente (TAR Piemonte n. 1961 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di rito e di merito e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegnando un termine per l’adempimento. La scadenza infruttuosa del termine di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l’assenza di contestazione sull’inottemperanza fondano l’accoglimento della domanda. Per il caso di protratta inerzia va nominato sin d’ora il commissario ad acta, con l’osservanza del contraddittorio e dei termini assegnati. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del commissario è ricompreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Asti – Sezione Lavoro, con la quale era stato riconosciuto il diritto al pagamento della “carta docente” per l’anno scolastico 2024/2025, nella misura complessiva di € 500,00.
La sentenza ottemperanda è stata rilasciata in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero presso il domicilio reale. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito formalmente opponendosi all’accoglimento, senza contestare l’omissione dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti di rito. La sentenza azionata è munita di attestazione di conformità e risulta notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era decorso senza esito il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato.
Su queste basi il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. La scansione dei termini è funzionale a rendere effettiva la tutela, senza ulteriori passaggi procedimentali.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio numero di codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza. Quanto al compenso, il Collegio ritiene che le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, siano coperte dal compenso già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto. La riduzione tiene conto della serialità della controversia, dell’assenza di difficoltà interpretative e della situazione di difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale in ordine al caricamento degli importi sulle carte docenti. Le spese sono distratte ai sensi dell’art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli accertamenti di competenza sui profili di danno erariale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale