Ottemperanza al decreto di equa riparazione, astreinte e commissario ad acta (TAR Calabria n. 50 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti di condanna emessi dalla Corte d’appello ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996. Il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine. L’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. può essere riconosciuta, in assenza di iniquità, nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, con funzione sanzionatoria e cumulativa rispetto agli interessi dovuti ex lege. Le spese del giudizio di ottemperanza, comprese quelle del commissario, restano a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente agisce per ottenere l’ottemperanza al decreto della Corte d’appello di Catanzaro n. 1715 del 1.6.2020, emesso ex legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a corrisponderle, a titolo di equa riparazione, la somma ivi indicata, oltre interessi legali e spese di lite. Il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata.
La ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e ha atteso il decorso dei sei mesi previsti. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito ed è rimasto inerte. La parte ha quindi proposto l’actio iudicati, chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il tema delle condizioni dell’ottemperanza ai decreti emessi ex legge n. 89/2001. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il Collegio ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423. La dichiarazione ex art. 5-sexies e il decorso dei sei mesi risultano comunque intervenuti.
Accertata la perdurante inerzia dell’amministrazione, il ricorso è fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., con la sola esclusione delle spese di giudizio liquidate dalla Corte d’appello, perché distratte in favore del difensore che non agisce in proprio in questa sede per il loro recupero. Il Ministero deve pertanto eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, a cura della ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente.
Quanto alla richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Collegio esclude cause ostative e la determina nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario, fermo restando il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che questi non abbia provveduto, secondo Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta più affine (richiamata Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), tenuto conto della semplicità e serialità della materia. In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvede il commissario nominato: il Collegio richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, ragioni di economia processuale, il buon andamento e, sul piano dell’esecuzione forzata, gli artt. 95 e 510 c.p.c. e i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata