L’organo tecnico nominato dal giudice tributario va ricusato a pena di decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 27337 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contribuente che intenda contestare l’imparzialità e la terzietà dell’organo tecnico dell’amministrazione incaricato dal giudice tributario di redigere la relazione di stima ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 ha l’onere di proporre istanza di ricusazione nelle forme e nei termini degli artt. 63 e 51 cod. proc. civ. In mancanza di rituale ricusazione, il relativo vizio non è deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione, né la richiesta di revoca e sostituzione del consulente per motivi di opportunità può essere equiparata alla ricusazione. L’incarico conferito dal giudice all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate non è illegittimo per il solo fatto di essere stato comunicato tramite la segreteria, quando il provvedimento del giudice esista e l’errore materiale nell’indicazione dell’ufficio sia stato corretto con successiva ordinanza. La relazione tecnica può svolgere anche funzione di accertamento di situazioni di fatto, nei limiti dei fatti principali allegati dalle parti, come nella consulenza percipiente.

Il Fatto

Un Comune emette nei confronti del contribuente un avviso di accertamento per ICI relativa a un’area fabbricabile, quantificando il valore in misura superiore a quella ritenuta dovuta. Il contribuente impugna l’atto e la Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in parziale accoglimento dell’appello, ridetermina il valore dell’area in una misura inferiore a quella accertata dall’ufficio.

Gli eredi del contribuente, nel frattempo deceduto, propongono ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Il Comune resiste con controricorso. Il Procuratore generale conclude per il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo gruppo di censure investe la legittimità del conferimento dell’incarico all’Agenzia delle Entrate, che i ricorrenti assumono disposto dalla segreteria della Commissione anziché da un provvedimento giudiziario, e affetto da incompatibilità per il rapporto di collaborazione tra l’ufficio e il Comune. La Corte respinge la doglianza sul piano fattuale: l’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 è stato applicato mediante ordinanza del collegio, ritualmente comunicata, e la successiva ordinanza ha corretto l’errore materiale con cui era stato inizialmente indicato il diverso ufficio territoriale. Le articolazioni territoriali dell’amministrazione finanziaria non sono amministrazioni distinte, sicché la designazione dell’una o dell’altra non incide sulla legittimità dell’incarico.

Sul piano dell’imparzialità, la Corte esclude che la mera circostanza di precedenti stime svolte per lo stesso Comune integri incompatibilità. Il passaggio decisivo è però altro: l’eventuale conflitto avrebbe dovuto essere fatto valere tempestivamente con la ricusazione, nelle forme e nei termini di legge. Il perimetro dell’istituto è esteso, secondo il richiamo a Cons. Stato n. 5238/2021, anche alle figure che collaborano con il giudice, compreso l’organo tecnico dell’amministrazione incaricato della relazione di stima. In difetto di istanza, i dubbi sull’obiettività dell’organo non sono più deducibili in cassazione, come affermato da Cass. n. 26163/2024 e n. 2103/2019. La richiesta di revoca e sostituzione del consulente per ragioni di opportunità non equivale alla ricusazione.

La Corte ritiene infondata anche la doglianza sull’inosservanza dell’ordinanza istruttoria, perché meramente assertiva: la stessa Agenzia ha precisato di aver tenuto conto della diversa superficie e del diverso periodo di riferimento. Quanto ai presupposti dell’incarico, l’ordinanza aveva circoscritto la stima al valore delle aree e ai criteri comparativi, previa lettura degli atti e delle opposte deduzioni, così rientrando nel perimetro dell’art. 7, comma 2. La norma non distingue tra relazione dell’organo tecnico e c.t.u. e la relazione può operare come mezzo di accertamento di situazioni di fatto, come nella consulenza percipiente (Cass. n. 6155/2009; n. 3990/2006).

Il quarto e il quinto motivo investono la motivazione della sentenza di appello, che avrebbe aderito alla stima con motivazione solo apparente e omesso l’esame di fatti decisivi. La Corte richiama l’orientamento sull’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.: il sindacato resta circoscritto al minimo costituzionale dell’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; n. 17196/2020) e la motivazione è apparente solo quando le argomentazioni siano inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice (Sez. Un. n. 8053/2014). Il giudice di merito può richiamare le risultanze della consulenza senza ulteriori motivazioni (Cass. n. 282/2009; n. 1815/2015; n. 18554/2024), e la CTR ha giustificato la rideterminazione richiamando una relazione dettagliata e puntuale. Quanto all’omesso esame, i ricorrenti non individuano un fatto storico, ma deduzioni difensive e perizie di parte: la censura è inammissibile.

Il sesto motivo denuncia omessa pronuncia su due questioni di appello. La Corte esclude i vizi dell’atto, richiamando l’art. 7, comma 1, legge n. 212/2000: l’obbligo di allegazione va inteso secondo la funzione di rendere comprensibile la pretesa, non in senso formalistico (Cass. n. 7278/2022; n. 24417/2018), e non riguarda le delibere comunali, atti a contenuto generale conoscibili dal contribuente (Cass. n. 33326/2025; n. 38754/2021). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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